DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 07/05/2005 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. ANNO 2005
PREMESSO:
CHE il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio;
CHE il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per l’anno 2005, è stato prorogato al 31 maggio 2005, con apposito decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 31/03/2005;
CHE, ai sensi del 2° comma dell’art. 6 del D. Leg.vo n. 504/92 e s.m.i., l’aliquota I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;
CHE, l’art. 4 – 1° comma – del D.L. n. 437 del 08/08/1996, convertito in legge n. 556 del 24/10/1996, consente ai Comuni di deliberare un’aliquota ridotta non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
CHE, l’art. 4 della legge 09/12/1998, n. 431, consente ai Comuni di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente (7 per mille) in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
CHE, l’art. 8 – 3° comma – del D. Leg.vo n. 504/92, così come sostituito dall’art. 3 – comma 55_ della legge n. 662/96, consente ai Comuni di aumentare la detrazione dell’imposta da £. 200.000 fino a £. 500.000 (Euro 258,23);
RITENUTO di dover stabilire in Euro 258,23 la maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti portatori di handicaps con invalidità al 100%, non riducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 46 del 27/03/2004, resa immediatamente eseguibile, con la quale venivano fissate le aliquote I.C.I. per l’anno 2004;
RITENUTO di confermare, per l’anno 2005, le aliquote I.C.I. fissate per l’anno 2004 con atto di G.M. n. 46 del 27/03/2004;
CON VOTI UNANIMI,
DELIBERA
DI CONFERMARE, per l’anno 2005, le aliquote I.C.I., nelle seguenti misure:
a) 5 per mille – per l’abitazione principale dei proprietari residenti nel Comune;
b) 7 per mille – per le altre abitazioni ed immobili diversi dalle abitazioni principali (altri fabbricati, aree fabbricabili, etc.)
c) 9 per mille – per immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
DI STABILIRE in Euro 258,23, la maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti portatori di handicaps con invalidità del 100% , non riducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione;
DI COMUNICARE alla Prefettura di Benevento le suddette aliquote, nonché il numero e la data della presente deliberazione;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000.—