OMISSIS
D E L I B E R A
2. di confermare per l'anno 2007, in € 103,29= (centotreeuroventinovecentesimi) la detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23.12.1996;
3. di applicare le detrazioni così come previste dal suddetto all'art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23.12.1996;
a) Di Riconoscere per legge che i beneficiari dei contributi per la ricostruzione previsti ex lege n.143/62 e 219 /80 sono esenti dal pagamento dell’imposta ICl in quanto la legge prevede l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree di sedime e/o vecchi immobili ricostruiti fuori sito.
b) Di applicare agli immobili ricadenti nel vecchio centro storico il concetto di ruderi esentando i proprietari dal pagamento dell’ICI pur conservando i proprietari la titolarità e i diritti reali sull’immobile e gli eventuali benefici che da questo potrebbero derivare per esempio contributi per la ricostruzione.
c) Di applicare per gli immobili ricadenti nelle località di Vico Pisciariello, Arco Marucci e parte alta di via La Riola una riduzione del 50% dell’imposta ICl se ancora inagibili così come previsto dal D.Lgs n 504/92.
“Art. 8
Riduzioni e detrazioni dell'imposta.
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”.