COMUNE DI TOCCO CAUDIO
Provincia di Benevento
Tocco Caudio (BN) Tel. 0824/888235 – Fax 0824/888454 Via Friuni – 82030
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44/2006
Oggetto: Determinazione aliquota imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il titolo I del D.Lgs n. 504/92 e dallo stesso disciplinata:
Constatato:
Rilevato che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali ed i servizi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Considerato che la legge 23.12.2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) all’art. 1, comma 155 ha differito il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2006 al 31 marzo 2006;
Rilevato che quest’Amministrazione intende confermare per l’anno 2006 le aliquote per l’ICI;
Visto il Regolamento comunale generale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28.03.2002;
Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti palesi favorevoli unanimi;
D E L I B E R A
2. di confermare per l'anno 2006, in € 103,29= (centotreeuroventinovecentesimi) la detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23.12.1996;
3. di applicare le detrazioni così come previste dal suddetto all'art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23.12.1996;
a) Di Riconoscere per legge che i beneficiari dei contributi per la ricostruzione previsti ex lege n.143/62 e 219 /80 sono esenti dal pagamento dell’imposta ICl in quanto la legge prevede l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree di sedime e/o vecchi immobili ricostruiti fuori sito.
b) Di applicare agli immobili ricadenti nel vecchio centro storico il concetto di ruderi esentando i proprietari dal pagamento dell’ICI pur conservando i proprietari la titolarità e i diritti reali sull’immobile e gli eventuali benefici che da questo potrebbero derivare per esempio contributi per la ricostruzione.
c) Di applicare per gli immobili ricadenti nelle località di Vico Pisciariello, Arco Marucci e parte alta di via La Riola una riduzione del 50% dell’imposta ICl se ancora inagibili così come previsto dal D.Lgs n 504/92.
5. di trasmettere all’ ANCI la presente deliberazione per la relativa pubblicazione relativamente la determinazione della aliquota I.C.I. e della detrazione ed esenzioni che saranno applicate in questo Comune per l’anno 2006;
“Art. 8
Riduzioni e detrazioni dell'imposta.
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”.