1)   Di confermare le aliquote dell’ imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011 nelle seguenti misure:

-          Sei virgola cinque per mille ( 6,5 per mille) per tutti i fabbricati e aree fabbricabili;

-          Di confermare altresì l’aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, precisando che, ai sensi del richiamato art. 1 D.L. 93/08, tale aliquota si applica esclusivamente agli eventuali fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 -ai quali va comunque concessa la detrazione di € 103,29 di cui all'art. 8 D. Lgs. 504/92- mentre gli altri fabbricati sono esenti;

-       Due per mille ( 2 per mille ) in favore di proprietari che eseguono interventi  volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori  (art.1, comma 5, della Legge n. 449/97).