IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011
VERSAMENTO PER L�ANNO 2011 - DICHIARAZIONE PER L�ANNO 2010
IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n� 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 8.8.1996, n� 437, convertito in legge 24.10.1996 n� 556 e successive modificazioni;
Visto l�art. 3, commi 48 e seguenti della legge 23.12.1996 n� 662;
Visto l�art. 1 del D.L.n� 93 del 21/5/2008;
INFORMA
Che entro il 16 GIUGNO 2011 deve essere effettuato il versamento della rata di acconto dell�imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l�anno d�imposta 2011.
La base imponibile ai fini dell�imposta comunale sugli immobili per l�anno 2011, � costituita dalla rendita risultante al catasto al 1� Gennaio 2011, rivalutata del 5%, cos� come disposto
dall�art.3, comma 48, Legge 662/96;
La base imponibile per le aree fabbricabili � costituita dal valore venale in comune commercio al 1� gennaio dell�anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all�indice di edificabilit�, alla destinazione d�uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi le stesse caratteristiche;
I fabbricati rurali, non rientranti agli effetti fiscali nelle condizioni previste dall�art.2, comma 1 del D.P.R. 23.03.98, nr.139, ai fini del riconoscimento della ruralit� degli immobili, sono
soggetti al pagamento dell�I.C.I..
Si rammenta che con D.L. n� 93 del 21 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n� 124 del 28/5 /2008, � stata abolita l�ICI sull�abitazione principale.
Di seguito uno stralcio dell�art. 1 D.L. n� 93 del 21 maggio 2008
Art. 1
(Esenzione Ici abitazione principale)
1. A decorrere dall'anno 2008 � esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unit� immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, nonch� quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altres� nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive
modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
N.B. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet�, usufrutto od altro
titolo reale, risiede anagraficamente, salvo prova contraria.
Ai fini dell�applicazione dell�I.C.I per l�anno d�imposta 2011 le aliquote sono le seguenti :
aliquota del 5 per mille da applicarsi:
alle abitazioni locate, per le quali risultino essere stati registrati contratti di locazione da un periodo non inferiore a due anni, ai soggetti con condizioni economiche disagiate e reddito Ise
(indicatore situazione economica) inferiore a 9.000 � annui riferiti all�anno fiscale 2010;
ai lavoratori in cassa integrazione o in mobilit�, disoccupati il cui stato risulti da iscrizione a strutture pubbliche di collocamento, invalidi civili riconosciuti al 100%, che risultino
proprietari, titolari di diritto d�uso od abitazione, usufruttuari di un�unica unit� immobiliare classificata nelle categorie catastali a2, a3, a4, a5, a6, a7, oltre box e/o altre pertinenze, che non
possiedano altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) in tutto il territorio nazionale ed abbiano reddito ise (indicatore situazione economica) inferiore a 9.000 � annui riferiti all�anno
fiscale precedente a quello per cui si versa l�imposta ICI.
I requisiti del precedente comma devono essere posseduti alla data del 31.12.2010.
aliquota del 7 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili ed a tutte le unit� immobiliari soggette all�imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo,
comprese quelle di propriet� di societ� immobiliari;
aliquota del 9 per mille da applicarsi ai fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (n� altrimenti occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da un periodo inferiore a due anni nonch� ai restanti fabbricati non locati (n� altrimenti occupati) indipendentemente dalla durata della mancata locazione.
SCADENZE VERSAMENTI - CONTO CORRENTE
Il pagamento dell�imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l�anno d�imposta 2011 pu� essere eseguito sul conto corrente postale n� 80349160 intestato a : COMUNE DI BENEVENTO
- Servizio Tesoreria I.C.I. - via Annunziata Pal. Mosti Benevento 82100 o mediante modello F24 reperibile presso gli uffici postali e presso qualsiasi sportello bancario, con le seguenti
modalit�:
ACCONTO � entro il 16 giugno 2011, nella misura del 50% dell�imposta dovuta, calcolata sulla base dell�aliquota e delle detrazioni del 2011;
SALDO � entro il 16 dicembre 2011, a saldo dell�imposta dovuta per l�intero anno, con eventuale conguaglio sulla rata versata in acconto.
UNICA SOLUZIONE � entro il 16 giugno 2011, effettuando il calcolo dell�imposta dovuta con l�applicazione dell�aliquota e delle detrazioni in vigore per l�anno d�imposta 2011.
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI
Ai sensi del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 18/12/2007 ha stabilito l'effettiva operativit� del
sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, per cui non sar� pi� obbligatoria la dichiarazione ICI riferita alle variazioni direttamente desumibili dagli atti per le quali siano
applicabili le procedure telematiche previste per il modello unico informatica di cui al D.Lgs. 463/1997.
Per le variazioni avvenute nell�anno 2010 la dichiarazione ICI pu� essere presentata al Servizio Entrate � Ufficio ICI del Comune di Benevento, entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi 2010 (tra il 2 maggio ed il 30 settembre 2011), oppure pu� essere spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio,
utilizzando, per la compilazione, gli appositi modelli messi a disposizione dall�Ufficio e distribuiti gratuitamente oppure prelevati dal sito www.finanze.it)
PER IL 2011 SONO STATE RICOFERMATE LE ALIQUOTE DEL 2007
Il Consiglio Comunale ��� delibera le aliquote I.C.I., e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l�anno 2007, nella seguente misura:
� aliquota del 5 per mille da applicarsi ai seguenti casi:
� i requisiti del precedente comma devono essere posseduti alla data del 31.12.2006.
Per poter usufruire dell�aliquota del 5 per mille, il contribuente che rientra nei casi sopra previsti deve presentare ogni anno, con riferimento al singolo periodo d�imposta, una richiesta � autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso dei requisiti richiesti allegando, reddito ISE, e, a seconda del caso, certificato di iscrizione nelle liste di collocamento e/o documentazione della Azienda Sanitaria comprovante l'invalidit� al 100% .
La richiesta � autocertificazione dovr� essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell�imposta all�Ufficio Tributi del Comune di Benevento, Struttura Integrata di Via del Pomerio � 82100 Benevento, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.
� I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento gi� effettuare il pagamento dell�ICI considerando l�aliquota del 5 per mille.
� L�Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n. 504/92.
La mancata presentazione ogni anno, con riferimento al singolo periodo d�imposta, dell�autocertificazione corredata della documentazione richiesta, comporter� il recupero dell�imposta non versata con applicazione di sanzioni ed interessi, nell�espletamento dell�attivit� di liquidazione/accertamento dell�imposta comunale sugli immobili posta in essere dal Settore Risorse Economiche nei termini stabiliti dal D. Lgs. 504/92.
� A partire dall�anno 2007 e per la durata di un anno, prorogabile a seguito di accordo tra le parti, prevedere un abbattimento dell�Aliquota ICI al 5 per mille relativamente alle unit� immobiliari ubicate nel comune di Benevento locate alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della propriet� edilizia e dei conduttori, dal soggetto passivo d�imposta alle persone fisiche che la utilizzano come abitazione principale, precisando che i contratti stipulati nell�anno 2007 usufruiranno dell�abbattimento dell�ICI per tutta la durata del contratto di locazione; si prevede inoltre, di attuare una campagna informativa, a carico del Comune di Benevento e delle organizzazioni rappresentative delle propriet�, mediante diffusione su tutto il territorio comunale di depliants illustrativi sui vantaggi dell�affittare a canone concordato ovvero degli sgravi fiscali di cui possono beneficiare le persone che stipulano contratti agevolati (riduzione fiscale, riduzione dell�ICI, abbattimento delle spese di registrazione, fondi di garanzia) e dei rischi amministrativi e penali che incorrono coloro che affittano in nero. Per ottenere la riduzione ICI al 5 per mille, entro 60 giorni dalla data di registrazione del contratto, occorre presentare la comunicazione di variazione ICI utilizzando l�apposito modulo allegando la copia del contratto stesso. Il modulo di variazione ICI sar� disponibile presso gli uffici comunali ed on line.
� Il limite di reddito (ISE) dei proprietari di immobili adibiti a prima abitazione per usufruire dell�aliquota agevolata ICI al 5 per mille, indicato nella delibera di Consiglio Comunale di fissazione delle aliquote ICI per l�anno 2007, � portato ad euro 9.000,00;
� Per gli immobili dati in locazione, con contratti registrati, ai soggetti con reddito ISE inferiore ad euro 9.000,00 (ISE), i proprietari potranno parimenti beneficiare dell�aliquota ICI al 5 per mille;
� aliquota del 6 per mille da applicarsi alle unit� immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenenti alle cooperative edilizie a propriet� indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari;
� aliquota del 7 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili ed a tutte le unit� immobiliari soggette all�imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenente alle cooperative edilizie a propriet� indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, comprese quelle di propriet� di societ� immobiliari;
� aliquota del 9 per mille da applicarsi ai fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (n� altrimenti occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da un periodo inferiore a due anni nonch� ai restanti fabbricati non locati (n� altrimenti occupati) indipendentemente dalla durata della mancata locazione.
� di applicare per l�anno 2007 una detrazione dall�imposta dovuta per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29 (centotre/29) rapportate al periodo dell�anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l�unit� immobiliare � adibita ad abitazione principale da pi� soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari risiedono anagraficamente.