IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011

VERSAMENTO PER L’ANNO 2011 - DICHIARAZIONE PER L’ANNO 2010

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 8.8.1996, n° 437, convertito in legge 24.10.1996 n° 556 e successive modificazioni;

Visto l’art. 3, commi 48 e seguenti della legge 23.12.1996 n° 662;

Visto l’art. 1 del D.L.n° 93 del 21/5/2008;

INFORMA

Che entro il 16 GIUGNO 2011 deve essere effettuato il versamento della rata di acconto dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l’anno d’imposta 2011.

La base imponibile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011, è costituita dalla rendita risultante al catasto al 1° Gennaio 2011, rivalutata del 5%, così come disposto

dall’art.3, comma 48, Legge 662/96;

La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla

vendita di aree aventi le stesse caratteristiche;

I fabbricati rurali, non rientranti agli effetti fiscali nelle condizioni previste dall’art.2, comma 1 del D.P.R. 23.03.98, nr.139, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, sono

soggetti al pagamento dell’I.C.I..

Si rammenta che con D.L. n° 93 del 21 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/5 /2008, è stata abolita l’ICI sull’abitazione principale.

Di seguito uno stralcio dell’art. 1 D.L. n° 93 del 21 maggio 2008

Art. 1

(Esenzione Ici abitazione principale)

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di

quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive

modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

N.B. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro

titolo reale, risiede anagraficamente, salvo prova contraria.

Ai fini dell’applicazione dell’I.C.I per l’anno d’imposta 2011 le aliquote sono le seguenti :

aliquota del 5 per mille da applicarsi:

alle abitazioni locate, per le quali risultino essere stati registrati contratti di locazione da un periodo non inferiore a due anni, ai soggetti con condizioni economiche disagiate e reddito Ise

(indicatore situazione economica) inferiore a 9.000 € annui riferiti all’anno fiscale 2010;

ai lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati il cui stato risulti da iscrizione a strutture pubbliche di collocamento, invalidi civili riconosciuti al 100%, che risultino

proprietari, titolari di diritto d’uso od abitazione, usufruttuari di un’unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali a2, a3, a4, a5, a6, a7, oltre box e/o altre pertinenze, che non

possiedano altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) in tutto il territorio nazionale ed abbiano reddito ise (indicatore situazione economica) inferiore a 9.000 € annui riferiti all’anno

fiscale precedente a quello per cui si versa l’imposta ICI.

I requisiti del precedente comma devono essere posseduti alla data del 31.12.2010.

aliquota del 7 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili ed a tutte le unità immobiliari soggette all’imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo,

comprese quelle di proprietà di società immobiliari;

aliquota del 9 per mille da applicarsi ai fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (né altrimenti occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di

locazione da un periodo inferiore a due anni nonché ai restanti fabbricati non locati (né altrimenti occupati) indipendentemente dalla durata della mancata locazione.

SCADENZE VERSAMENTI - CONTO CORRENTE

Il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2011 può essere eseguito sul conto corrente postale n° 80349160 intestato a : COMUNE DI BENEVENTO

- Servizio Tesoreria I.C.I. - via Annunziata Pal. Mosti Benevento 82100 o mediante modello F24 reperibile presso gli uffici postali e presso qualsiasi sportello bancario, con le seguenti

modalità:

ACCONTO – entro il 16 giugno 2011, nella misura del 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni del 2011;

SALDO – entro il 16 dicembre 2011, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla rata versata in acconto.

UNICA SOLUZIONE – entro il 16 giugno 2011, effettuando il calcolo dell’imposta dovuta con l’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni in vigore per l’anno d’imposta 2011.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI

Ai sensi del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 18/12/2007 ha stabilito l'effettiva operatività del

sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, per cui non sarà più obbligatoria la dichiarazione ICI riferita alle variazioni direttamente desumibili dagli atti per le quali siano

applicabili le procedure telematiche previste per il modello unico informatica di cui al D.Lgs. 463/1997.

Per le variazioni avvenute nell’anno 2010 la dichiarazione ICI può essere presentata al Servizio Entrate – Ufficio ICI del Comune di Benevento, entro il termine previsto per la

presentazione della dichiarazione dei redditi 2010 (tra il 2 maggio ed il 30 settembre 2011), oppure può essere spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio,

utilizzando, per la compilazione, gli appositi modelli messi a disposizione dall’Ufficio e distribuiti gratuitamente oppure prelevati dal sito www.finanze.it)

 

PER IL 2011 SONO STATE RICOFERMATE LE ALIQUOTE DEL 2007

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 26/4/2007 AVENTE OGGETTO “I.C.I. DEDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2007.

Il Consiglio Comunale ……… delibera le aliquote I.C.I., e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l’anno 2007, nella seguente misura:

· aliquota del 5 per mille da applicarsi ai seguenti casi:

  • abitazioni locate, per le quali risultino essere stati registrati contratti di locazione da un periodo non inferiore a due anni, ai soggetti con condizioni economiche disagiate e reddito Ise (indicatore situazione economica) inferiore a 6.000 € annui riferiti all’anno fiscale precedente a quello per cui si versa l’imposta ICI.
  • lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati il cui stato risulti da iscrizione a strutture pubbliche di collocamento, invalidi civili riconosciuti al 100%, che risultino proprietari, titolari di diritto d’uso od abitazione, usufruttuari di un’unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali a2, a3, a4, a5, a6, a7, oltre box e/o altre pertinenze, che non possiedano altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) in tutto il territorio nazionale ed abbiano reddito ise (indicatore situazione economica) inferiore a 6.000 € annui riferiti all’anno fiscale precedente a quello per cui si versa l’imposta ICI.

· i requisiti del precedente comma devono essere posseduti alla data del 31.12.2006.

Per poter usufruire dell’aliquota del 5 per mille, il contribuente che rientra nei casi sopra previsti deve presentare ogni anno, con riferimento al singolo periodo d’imposta, una richiesta – autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso dei requisiti richiesti allegando, reddito ISE, e, a seconda del caso, certificato di iscrizione nelle liste di collocamento e/o documentazione della Azienda Sanitaria comprovante l'invalidità al 100% .

La richiesta – autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell’imposta all’Ufficio Tributi del Comune di Benevento, Struttura Integrata di Via del Pomerio – 82100 Benevento, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

– I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento già effettuare il pagamento dell’ICI considerando l’aliquota del 5 per mille.

– L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n. 504/92.

La mancata presentazione ogni anno, con riferimento al singolo periodo d’imposta, dell’autocertificazione corredata della documentazione richiesta, comporterà il recupero dell’imposta non versata con applicazione di sanzioni ed interessi, nell’espletamento dell’attività di liquidazione/accertamento dell’imposta comunale sugli immobili posta in essere dal Settore Risorse Economiche nei termini stabiliti dal D. Lgs. 504/92.

· A partire dall’anno 2007 e per la durata di un anno, prorogabile a seguito di accordo tra le parti, prevedere un abbattimento dell’Aliquota ICI al 5 per mille relativamente alle unità immobiliari ubicate nel comune di Benevento locate alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, dal soggetto passivo d’imposta alle persone fisiche che la utilizzano come abitazione principale, precisando che i contratti stipulati nell’anno 2007 usufruiranno dell’abbattimento dell’ICI per tutta la durata del contratto di locazione; si prevede inoltre, di attuare una campagna informativa, a carico del Comune di Benevento e delle organizzazioni rappresentative delle proprietà, mediante diffusione su tutto il territorio comunale di depliants illustrativi sui vantaggi dell’affittare a canone concordato ovvero degli sgravi fiscali di cui possono beneficiare le persone che stipulano contratti agevolati (riduzione fiscale, riduzione dell’ICI, abbattimento delle spese di registrazione, fondi di garanzia) e dei rischi amministrativi e penali che incorrono coloro che affittano in nero. Per ottenere la riduzione ICI al 5 per mille, entro 60 giorni dalla data di registrazione del contratto, occorre presentare la comunicazione di variazione ICI utilizzando l’apposito modulo allegando la copia del contratto stesso. Il modulo di variazione ICI sarà disponibile presso gli uffici comunali ed on line.

· Il limite di reddito (ISE) dei proprietari di immobili adibiti a prima abitazione per usufruire dell’aliquota agevolata ICI al 5 per mille, indicato nella delibera di Consiglio Comunale di fissazione delle aliquote ICI per l’anno 2007, è portato ad euro 9.000,00;

· Per gli immobili dati in locazione, con contratti registrati, ai soggetti con reddito ISE inferiore ad euro 9.000,00 (ISE), i proprietari potranno parimenti beneficiare dell’aliquota ICI al 5 per mille;

· aliquota del 6 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari;

· aliquota del 7 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili ed a tutte le unità immobiliari soggette all’imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, comprese quelle di proprietà di società immobiliari;

· aliquota del 9 per mille da applicarsi ai fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (né altrimenti occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da un periodo inferiore a due anni nonché ai restanti fabbricati non locati (né altrimenti occupati) indipendentemente dalla durata della mancata locazione.

· di applicare per l’anno 2007 una detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29 (centotre/29) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari risiedono anagraficamente.