COMUNE DI BENEVENTO

SERVIZIO ENTRATE

 

ABOLIZIONE DELL'ICI SULL'ABITAZIONE PRICIPALE

 

Si informano i contribuenti che con il D.L. n° 93 del 21 maggio 2008, art. 1., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/5/2008, è stata esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ada abitazione principale del soggetto passivo di cui al decreto legistalivo 30 dicembre 1992, n. 504, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

 

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazione nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

 

L'invio dei bollettini preintestati è stato effettuato prima dell'approvazione del suindicato Decreto Legge e, pertanto, tutti coloro che provvedevano al pagamento dell'ICI esclusivamente per abitazione principale e sue pertinenze, non sono tenuti al pagamento dell'imposta dall'1/1/2008.

 

I contribuenti che oltre all'abitazione principale provvedevano al pagamento dell'ICI per altri fabbricati, essendo rimaste invariate le aliquote rispetto all'anno 2007, possono ricopiare dal bollettino di pagamento effettuato per l'anno 2007 l'importo indicato nelle caselle ALTRI FABRICATI, AREE FABBRICABILI e TERRENI AGRICOLI.

 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 26/4/2007 AVENTE OGGETTO “I.C.I. DEDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2007.

 

Il Consiglio Comunale ……… delibera le aliquote I.C.I., e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l’anno 2007, nella seguente misura:

 

·        aliquota del  5 per mille da applicarsi ai seguenti casi:

  • abitazioni locate, per le quali  risultino essere stati registrati contratti di locazione da un periodo non inferiore a due anni, ai soggetti con condizioni economiche disagiate e reddito Ise (indicatore situazione economica) inferiore a 6.000 € annui riferiti all’anno fiscale precedente a quello per cui si versa l’imposta ICI.
  • lavoratori in cassa integrazione o in mobilità,  disoccupati il cui stato risulti da iscrizione a strutture pubbliche di collocamento, invalidi civili riconosciuti al 100%,   che risultino proprietari, titolari di diritto d’uso od abitazione, usufruttuari di un’unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali a2, a3, a4, a5, a6, a7, oltre box e/o altre pertinenze, che non possiedano altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) in tutto il territorio nazionale ed abbiano reddito ise (indicatore situazione economica) inferiore a 6.000 € annui riferiti all’anno fiscale precedente a quello per cui si versa l’imposta ICI.

·         i requisiti del precedente comma devono essere posseduti alla data del 31.12.2006.

Per poter usufruire dell’aliquota del 5 per mille, il contribuente che rientra nei casi sopra previsti deve presentare ogni anno, con riferimento al singolo periodo d’imposta, una richiesta – autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso dei  requisiti richiesti allegando, reddito ISE, e, a seconda del caso, certificato di iscrizione nelle liste di collocamento e/o documentazione della Azienda Sanitaria comprovante l'invalidità al 100% .

La richiesta – autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell’imposta all’Ufficio Tributi del Comune di Benevento, Struttura Integrata di Via del Pomerio – 82100 Benevento, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

– I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento già effettuare il pagamento dell’ICI considerando l’aliquota del 5 per mille.

– L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n. 504/92.

La mancata presentazione ogni anno, con riferimento al singolo periodo d’imposta, dell’autocertificazione corredata della documentazione richiesta, comporterà il recupero dell’imposta non versata con applicazione di sanzioni ed interessi, nell’espletamento dell’attività di liquidazione/accertamento dell’imposta comunale sugli immobili posta in essere dal Settore Risorse Economiche nei termini stabiliti dal D. Lgs. 504/92.

 

·      A partire dall’anno 2007 e per la durata di un anno, prorogabile a seguito di accordo tra le parti, prevedere un abbattimento dell’Aliquota ICI al 5 per mille relativamente alle unità immobiliari ubicate nel comune di Benevento locate alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, dal soggetto passivo d’imposta alle persone fisiche che la utilizzano come abitazione principale, precisando che i contratti stipulati nell’anno 2007 usufruiranno dell’abbattimento dell’ICI per tutta la durata del contratto di locazione; si prevede inoltre, di attuare una campagna informativa, a carico del Comune di Benevento e delle organizzazioni rappresentative delle proprietà, mediante diffusione su tutto il territorio comunale di depliants illustrativi sui vantaggi dell’affittare a canone concordato ovvero degli sgravi fiscali di cui possono beneficiare le persone che stipulano contratti agevolati (riduzione fiscale, riduzione dell’ICI, abbattimento delle spese di registrazione, fondi di garanzia) e dei rischi amministrativi e penali che incorrono coloro che affittano in nero. Per ottenere la riduzione ICI al 5 per mille, entro 60 giorni dalla data di registrazione del contratto, occorre presentare la comunicazione di variazione ICI utilizzando l’apposito modulo allegando la copia del contratto stesso. Il modulo di variazione ICI sarà disponibile presso gli uffici comunali ed on line.

 

·      Il limite di reddito (ISE) dei proprietari di immobili adibiti a prima abitazione per usufruire dell’aliquota agevolata ICI al 5 per mille, indicato nella delibera di Consiglio Comunale di fissazione delle aliquote ICI per l’anno 2007, è portato ad euro 9.000,00;

 

·      Per gli immobili dati in locazione, con contratti registrati, ai soggetti con reddito ISE inferiore ad euro 9.000,00 (ISE), i proprietari potranno parimenti beneficiare dell’aliquota ICI al 5 per mille;

 

·      aliquota del 6 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari;

 

·      aliquota del 7 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili ed a tutte le unità immobiliari soggette all’imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, comprese quelle di proprietà di società immobiliari;

 

·        aliquota del 9 per mille da applicarsi ai  fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (né altrimenti occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da un periodo inferiore a due anni nonché ai restanti fabbricati non locati (né altrimenti occupati) indipendentemente dalla durata della mancata locazione.

 

·      di applicare per l’anno 2007 una detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29 (centotre/29) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari risiedono anagraficamente.