DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

NR. 48 DEL 23 MARZO 2005

I.C.I. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2005 D.Lgs. 504/92.

PREMESSO

· che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

· che i regolamenti in materia di Entrate e Tributi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

· che il D.L. nr.314/04 convertito nella Legge del 01.03.05, nr.26, ha differito al 31 marzo 2005 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2005;

· che il Comune di Benevento, con atto deliberativo n.198 del 17.2.1993, ha istituito l’I.C.I., Imposta comunale sugli immobili, così come previsto dal D.Lgs. 504/92;

· che l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1 gennaio. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art.2 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144, e successive modificazioni.

· che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento al caso di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro.

· che l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune per ogni singolo anno d’imposta.

· che l’art. 2, comma 48, della Legge 662/96 dispone che fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate dal 5% ai fini dell’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.

· che " dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a decorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (centotre/29) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente."

· che, il gettito derivante dalle aliquote deliberate per l’anno 2004 è stato di circa € 10.600.000,00.

· che il Comune di Benevento si trova nella condizione prevista dall’art.1, comma 157, della Legge 662/96 per affrancarsi dall’obbligo di applicare automaticamente l’aumento dell’aliquota I.C.I. previsto nel limite massimo del 7 per mille, deliberando aliquote differenti a seconda di quanto disposto dall’art.2, della Legge 662/96.

Si propone

Di deliberare le aliquote I.C.I., e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l’anno 2005, nella seguente misura:

· aliquota del 9 per mille da applicarsi alle unità immobiliari dichiarate al catasto urbano come fabbricati ad uso abitativo, e unità immobiliari adibite ad uso commerciale e servizi, non utilizzate e non locate, restano escluse:

a) le unità immobiliari di proprietà di soggetti che svolgono attività di costruzione e vendita;

b) l’unità immobiliare posseduta da non residenti ed adibite ad uso abitativo saltuario, documentabile con utenze domestiche;

· aliquota del 7 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari soggette all’imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari.

· aliquota del 6 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari;

· di applicare per l’anno 2005 una detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29 (centotre/29) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

OMISSIS

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione istruttoria relativa all’oggetto, la proposta del Dirigente ed i pareri previsti dall’art.53 della Legge 8 giugno 1990, nr.142;

Ritenuto doversi provvedere sulla base di quanto sopra riportato;

A voti unanimi

D E L I B E R A

Per quanto in premessa riportato di fissare le aliquote I.C.I., e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l’anno 2005, nella seguente misura:

· aliquota del 9 per mille da applicarsi alle unità immobilari dichiarate al catasto urbano come fabbricati ad uso abitativo, e unità immobiliari adibite ad uso commerciale e servizi, non utilizzate e non locate, restano escluse:

a) le unità immobiliari di proprietà di soggetti che svolgono attività di costruzione e vendita;

b) l’unità immobiliare posseduta da non residenti ed adibite ad uso abitativo saltuario, documentabile con utenze domestiche;

· aliquota del 7 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari soggette all’imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari.

· aliquota del 6 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari;

· di applicare per l’anno 2005 una detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29 (centotre/29) rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.