DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 71 DEL 07/04/2005 -
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2005
PROPOSTA L’ASSESSORE ALLE FINANZE
PREMESSO
Ø che con il Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;
Ø Visto il regolamento Comunale che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli Immobili che dispone che annualmente i Comuni deliberino l’applicazione dell’imposta con la determinazione delle aliquote;
Ø Considerato che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;
Ø Ritenuto di poter proporre, per un economia di bilancio, la riconferma delle aliquote ICI per l’anno 2005, così come determinata per l’anno 2004, nella misura differenziata in relazione alla tipologia d’uso degli immobili, con riconferma della detrazione per € 103,29;
PROPONE
Ø La conferma delle aliquote ICI per l’anno 2005, così come determinate per l’anno 2004, con conferma della detrazione di imposta di € 103,29, e comunque come di seguito elencate:
A. Abitazione Principale: aliquota pari al 5,5 (cinque virgola cinque) per mille; dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggano – fino a concorrenza del suo ammontare - € 103,29, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
B. Edifici non locati o sfitti, ad uso abitativo: aliquota del 7 (sette) per mille: sono gli immobili che, seppur idonei all’uso, sono sottratti volontariamente alla locazione;
C. Immobili tenuti a disposizione: aliquota del 7 (sette) per mille; sono immobili posseduti come residenze secondarie;
D. Immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro: aliquota del 7 (sette) per mille; immobili posseduti dai soggetti indicati all’art. 7, lettera i) del D. Lgs. 504/92, ma utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione;
E. Immobili invenduti nel triennio e realizzati per la vendita: aliquota pari al 6 (sei) per mille; immobili delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività dio costruzione e di alienazione di immobili;
F. Immobili diversi dalle abitazioni: aliquota pari al 7 (sette) per mille;
G. Terreni agricoli ed Aree fabbricabili: aliquota del 7 (sette) per mille, con applicazione del regolamento comunale, per quelli posseduti da coltivatori diretti iscritti nell’apposito albo o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale;
Ø di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2005.
L’ASSESSORE ALLE FINANZE
- Dott. Mario Petti -
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta dell’Assessore alle Finanze tendente alla determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2005;
Visto il D. Lgs. n.504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Regolamento Comunale che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale o di alloggi non locati; inoltre l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;
Visto la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 32/C del 18/03/2004 con la quale di determinavano le aliquote ICI per l’anno 2004;
Ritenuto, sulla scorta della proposta di cui innanzi, di poter riconfermare le aliquote ICI per l’anno 2005, cos’ come determinate per l’anno 2004, nella misura differenziata in relazione alla tipologia d’uso degli immobili di cui sopra, con conferma della detrazione di imposta di € 103,29;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000;
UNANIME
D E L I B E R A
1. Approvare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005, come appresso specificate:
H. Abitazione Principale: aliquota pari al 5,5 (cinque virgola cinque) per mille; dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggano – fino a concorrenza del suo ammontare - € 103,29, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
I. Edifici non locati o sfitti, ad uso abitativo: aliquota del 7 (sette) per mille: sono gli immobili che, seppur idonei all’uso, sono sottratti volontariamente alla locazione;
J. Immobili tenuti a disposizione: aliquota del 7 (sette) per mille; sono immobili posseduti come residenze secondarie;
K. Immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro: aliquota del 7 (sette) per mille; immobili posseduti dai soggetti indicati all’art. 7, lettera i) del D. Lgs. 504/92, ma utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione;
L. Immobili invenduti nel triennio e realizzati per la vendita: aliquota pari al 6 (sei) per mille; immobili delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività dio costruzione e di alienazione di immobili;
M. Immobili diversi dalle abitazioni: aliquota pari al 7 (sette) per mille;
N. Terreni agricoli ed Aree fabbricabili: aliquota del 7 (sette) per mille, con applicazione del regolamento comunale, per quelli posseduti da coltivatori diretti iscritti nell’apposito albo o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale;
2. trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze Direzione Generale per la Fiscalità Locale, ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. 507/93;
3. di allegare la presente determinazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 in corso di predisposizione;
4. dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;