CHI LA DEVE PAGARE

L’imposta deve essere pagata:

da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come

proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento;

dai concessionari delle aree demaniali;

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l’imposta deve essere pagata dal

locatario finanziario.

Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi:

se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita

proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente;

se l’immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l’imposta deve essere pagata

da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota.

Per esempio, con un usufrutto del 25% l’imposta sarà a carico dell’usufruttuario per

questa percentuale e del proprietario per il 75%, mentre se l’usufrutto è totale l’imposta è

per intero a carico dell’usufruttuario.

se l’immobile è di multiproprietà, l’ICI deve essere pagata dall’amministratore del

condominio o della comunione, ma per la ripartizione bisogna verificare se la proprietà

è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo

caso il contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita; nel secondo caso

l’imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell’immobile.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Si intende per abitazione principale, salvo prova contraria, quella nella quale il soggetto

passivo di imposta ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, e si verifica nei

seguenti casi:

1. abitazione di proprietà del soggetto passivo;

2. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

3. alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari.

4. abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al

secondo grado ed affini fino al primo grado);

5. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o

disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di

ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

6. abitazione di italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata;

7. abitazione del soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo

non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato

ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

ESCLUSIONE DALL’ IMPOSTA

Ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27 Maggio 2008, e della Risoluzione n. 1/DF del

04.03.2009 del Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’anno 2008 è

esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs 504/92, l’unità immobiliare

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze nei seguenti casi:

abitazione di proprietà del soggetto passivo;

abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti, in linea retta o

collaterale, fino al secondo grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria

residenza anagrafica e a condizione che le stesse non risultino locate (art. 59, comma 1,

lettera e) del D. Lgs. 446/97);

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile

che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero

permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della L.

662/96);

abitazione del soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta

assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare

del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato

nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari.

L’esclusione non riguarda:

- le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

- gli immobili dei cittadini italiani residenti all’estero;

- gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi affini fino al primo

grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica e a

condizione che le stesse non risultino locate.

Per gli immobili non esclusi dal pagamento dell’imposta ed adibiti ad abitazione principale

continuano ad applicarsi le aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2010 previste per

l’abitazione principale.

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL’IMMOBILE

Per calcolare l’ICI bisogna prima di tutto definire il valore dell’immobile oggetto di

imposizione, ossia quella che di norma si chiama “base imponibile”.

A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni

agricoli.

Per i fabbricati

La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno

in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (5% per le categorie A, C e D e 40%

per la categoria B) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria

catastale.

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

100 per abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi

catastale A, B e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche,

ecc.(categoria D);

34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D sforniti di rendita, interamente

appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati, come base imponibile si assume

il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con coefficienti

stabiliti ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per i fabbricati di interesse storico/artistico il valore è stabilito assumendo la rendita

determinata mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo (aumentate del 5%) di minore

ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il

fabbricato.

Per le aree fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio

dell’anno cui si riferisce l’imposta.

Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per

zone omogenee (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett.g).

Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da parte del

Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria area

fabbricabile.

Con apposito regolamento, i Comuni possono introdurre l’istituto dell’accertamento con

adesione (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett. m), istituto favorevole al contribuente,

tendente ad evitare contenziosi con l’Ente stesso soprattutto in materia di aree

fabbricabili.

Per i terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale in catasto al 1° gennaio dell’anno

in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per il 75.

QUANTO SI DEVE PAGARE

L’imposta si determina applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel

modo indicato al paragrafo precedente, l’aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato

l’immobile.

Per l’anno 2011 il Comune di Isernia, ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili, ha

stabilito le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote d’imposta:

1) Aliquota pari al 5,5‰ per le abitazioni principali nei casi previsti dal vigente

Regolamento com.le sull’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 13/05/2008;

2) Aliquota pari al 7,0‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni principali (ctg

catastali A,B,C,D ed aree fabbricabili) nonché per le abitazioni adibite ad uso diverso

da quello abitativo.

Detrazioni d’imposta

1) Detrazione per abitazione principale pari ad € 113,62 (Lire 220.000), rapportata ai

mesi nei quali l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale;

2) Detrazione per abitazione principale pari ad € 129,11 (Lire 250.000) per le seguenti

categorie di contribuenti:

a) pensionati ultrasessantenni che, nel corso dell’anno 2010, non abbiano goduto di un

reddito familiare complessivo ai fini IRPEF superiore ad € 9.296,22 (Lire

18.000.000);

b) soggetti che, nel corso dell’anno 2010, siano stati disoccupati per almeno sei mesi e

che non abbiano goduto di un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF superiore

ad € 9.296,22 (Lire 18.000.000);

c) famiglie anagrafiche (D.P.R. 223/’89) con all’interno un componente portatore di

handicap superiore al 66%, accertato e certificato secondo il combinato disposto tra

gli artt. 2 e 3 della L. 104/’92 e con un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF,

per l’anno 2010, non superiore ad € 15.493,70 (Lire 30.000.000).

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi nei quali si è

protratto il possesso nel corso dell’anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto

per almeno 15 giorni è calcolato per intero.

L’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale si applica anche alle pertinenze.

Se l’immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute

al pagamento dell’ICI, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.

Per i cittadini italiani residenti all’estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto

si considera “adibita ad abitazione principale” a condizione che non risulti affittata.

Per tutte le categorie di cui sopra la detrazione, pari ad € 129,11 (Lire 250.000), spetta a

condizione che gli interessati producano apposite istanze, corredate da apposita

documentazione e con autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs.

196/2003, entro il termine del pagamento del saldo d’imposta dovuto per l’anno 2011.

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA

I termini di scadenza per il pagamento dell’imposta ICI sono:

- 16/6/2011 per l’acconto;

- 16/12/2011 per il saldo;

- 16/06/2011 per l’eventuale pagamento in unica soluzione.

La prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta e pagata l’anno precedente.

Se il possesso è stato parziale l’imposta va comunque rapportata ai dodici mesi.

L’eventuale conguaglio sarà effettuato dal 1° al 16 dicembre, in occasione del versamento

a saldo.

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA PRIMA RATA DELL'ICI

Se nel 2010 il contribuente ha versato l’imposta di € 150 per il possesso di 3 mesi di

un’unità immobiliare, per l’anno 2010 dovrà versare un acconto di € 300.

Infatti, l’importo dovrà essere prima ragguagliato ai 12 mesi e successivamente diviso per

due:

150 : 3 = 50

50 x 12 = 600 (ICI dovuta per l’intero anno precedente)

600 : 2 = 300 (importo dell’acconto)

Come pagare l’ICI nel 2011

Versamento entro il 16 giugno 2011:

· 1° rata (acconto) 50%;

· base di riferimento: imposta dovuta nell’anno 2010.

Versamento entro il 16 dicembre 2011:

· 2° rata (saldo) restante 50%, salvo eventuale conguaglio;

· base di riferimento: aliquota e detrazione in vigore per l’anno 2011.

L’imposta può essere versata in unica soluzione (acconto e saldo) nel termine di scadenza

dell’acconto (16/06/2011).

Il pagamento può essere effettuato mediante:

- c/c n. 89046239 – intestato a “Esattorie S.p.A.” C.so Risorgimento, 30 – 86170 Isernia -

ICI;

- modello F 24;

- c/c n. 11781655 intestato a Comune di Isernia Servizio Tesoreria ICI.

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un

unico versamento.

Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni

Comune.

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento

dell’imposta dovuta per l’intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con

applicazione degli interessi del 3% sull’importo il cui pagamento è stato differito.

Questi contribuenti possono versare l’imposta direttamente dall’estero tramite bonifico

bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in

conto corrente, secondo le modalità previste dal D.M. 4 marzo 1995, reperibile sul sito

Internet dell’Agenzia.

Ravvedimento

Il bollettino contiene anche la casella dedicata al ravvedimento, da barrare nel caso si

vogliano correggere precedenti violazioni.

In questa ipotesi la somma complessiva da versare deve comprendere l’imposta dovuta

più la sanzione ridotta e gli interessi calcolati nel seguente modo:

Sanzione:

- 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno dalla scadenza del termine;

- 3% dal 15° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 30° giorno;

- 3,75% dal 31° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il termine per la

presentazione della dichiarazione ICI ovvero entro un anno dall’omissione o errore;

Interessi:

- 2,5% fino al 31.12.2007;

- 3% dal 01.01.2008;

- 1% dal 01.01.2010;

- 1,5% dal 01.01.2011.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata, nei casi in cui le modificazioni soggettive ed

oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a

riduzioni di imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente

fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale, entro il

termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. unico 2011 ovvero 730-

2011) secondo le istruzioni ed utilizzando il modulo reperibili sul sito:

- www.finanze.gov.it (istruzioni)

- www.finanze.gov.it (modulo)

La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per

i quali non si sono avute variazioni nel corso del 2010, o che sono comunque esenti o

esclusi dall’ICI.

Ai sensi della L. 383/2001, per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, gli eredi e i

legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili,

non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI, in quanto sarà cura degli uffici

delle entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione trasmetterne una copia ai

Comuni competenti.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli

immobili denunciati.

Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni

per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli

immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l’immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel

Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune oppure può essere spedita in busta

bianca, a mezzo di raccomandata postale, all’Ufficio Tributi del Comune.

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, con raccomandata postale o altro

mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Regolarizzazione illeciti edilizi

Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi disciplinata dall’articolo 32

del decreto legge n. 269 del 2003, l’ICI con decorrenza dal 1° gennaio 2003 è dovuta sulla

base della rendita catastale attribuita a seguito dell’adesione al condono.