CHI LA DEVE PAGARE
L’imposta deve essere pagata:
da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli comeproprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento;
dai concessionari delle aree demaniali;Per gli immobili c
oncessi in locazione finanziaria l’imposta deve essere pagata dallocatario finanziario.
Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi:
se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartitaproporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente;
se l’immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l’imposta deve essere pagatada chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota.
Per esempio, con un usufrutto del 25% l’imposta sarà a carico dell’usufruttuario per
questa percentuale e del proprietario per il 75%, mentre se l’usufrutto è totale l’imposta è
per intero a carico dell’usufruttuario
.
se l’immobile è di multiproprietà, l’ICI deve essere pagata dall’amministratore delcondominio o della comunione, ma per la ripartizione bisogna verificare se la proprietà
è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo
caso il contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita; nel secondo caso
l’imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell’immobile.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Si intende per abitazione principale, salvo prova contraria, quella nella quale il soggetto
passivo di imposta ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, e si verifica nei
seguenti casi:
1. abitazione di proprietà del soggetto passivo;
2. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
3.
alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari.4. abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al
secondo grado ed affini fino al primo grado);
5. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o
disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
6.
abitazione di italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata;7. abitazione del soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato
ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
ESCLUSIONE
DALL’ IMPOSTAAi sensi del Decreto Legge n. 93 del 27 Maggio 2008, e della Risoluzione n. 1/DF del
04.03.2009 del Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’an
no 2008 èesclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs 504/92, l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze nei seguenti casi:
abitazione di proprietà del soggetto passivo;
abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti, in linea retta ocollaterale, fino al secondo grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria
residenza anagrafica e a condizione che le stesse non risultino locate (art. 59, comma 1,
lettera e) del D. Lgs. 446/97);
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabileche ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della L.
662/96);
abitazione del soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare
del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari.L’esclusione non riguarda:
- le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
-
gli immobili dei cittadini italiani residenti all’estero;- gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi affini fino al primo
grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica e a
condizione che le stesse non risultino locate.
Per gli immobili non esclusi dal pagamento dell’imposta
ed adibiti ad abitazione principalecontinuano ad applicarsi le aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 20
10 previste perl’abitazione principale.
COME SI DETERMINA IL VALORE
DELL’IMMOBILEPer calcolare l’ICI bisogna prima di tutto definire il valore dell’immobile oggetto di
im
posizione, ossia quella che di norma si chiama “base imponibile”.A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni
agricoli.
Per i fabbricati
La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto
al 1° gennaio dell’annoin corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (5% per le categorie A, C e D e 40%
per la categoria B) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria
catastale.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:
100 per abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppicatastale A, B e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche,ecc.(categoria D);
34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D sforniti di rendita, interamente
appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati, come base imponibile si assume
il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con coefficienti
stabiliti ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per i fabbricati di interesse storico/artistico il valore è stabilito assumendo la rendita
determinata mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo (aumentate del 5%) di minore
ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il
fabbricato.
Per le aree fabbricabili
La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno cui si riferisce l’imposta.
Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per
zone omogenee (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett.g).
Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da parte del
Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria area
fabbricabile.
Con apposito regolamento, i Comuni possono introdurre l’istituto dell’accertamento con
adesione (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett. m), istituto favorevole al contribuente,
tendente ad evitare contenziosi con l’Ente stesso soprattutto in materia di aree
fabbricabili.
Per i terreni agricoli
La base imponibile è co
stituita dal reddito dominicale in catasto al 1° gennaio dell’annoin corso, aumentato del 25% e moltiplicato per il 75.
QUANTO SI DEVE PAGARE
L’imposta si determina applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel
modo indicato al paragrafo
precedente, l’aliquota stabilita dal Comune ove è ubicatol’immobile.
Per l’anno 20
11 il Comune di Isernia, ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili, hastabilito le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta:
Aliquote d’imposta:
1) Aliquota par
i al 5,5‰ per le abitazioni principali nei casi previsti dal vigenteRegolamento com.le sull’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 13/05/2008;
2)
Aliquota pari al 7,0‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni principali (ctgcatastali A,B,C,D ed aree fabbricabili) nonché per le abitazioni adibite ad uso diverso
da quello abitativo.
Detrazioni d’imposta
1) Detrazione per abitazione principale pari ad
€ 113,62 (Lire 220.000), rapportata aimesi nei quali l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale;
2)
Detrazione per abitazione principale pari ad € 129,11 (Lire 250.000) per le seguenticategorie di contribuenti:
a) pensionati ultras
essantenni che, nel corso dell’anno 2010, non abbiano goduto di unreddito familiare complessivo ai fini IRPEF superiore ad € 9.296,22 (Lire
18.000.000);
b)
soggetti che, nel corso dell’anno 2010, siano stati disoccupati per almeno sei mesi eche non abbiano goduto di un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF superiore
ad € 9.296,22 (Lire 18.000.000);
c)
famiglie anagrafiche (D.P.R. 223/’89) con all’interno un componente portatore dihandicap superiore al 66%, accertato e certificato secondo il combinato disposto tra
gli artt. 2 e 3 della L. 104/’92 e con un reddito familiare complessiv
o ai fini IRPEF,per l’anno 20
10, non superiore ad € 15.493,70 (Lire 30.000.000).L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi nei q
uali si èprotratto il possesso nel corso dell’anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto
per almeno 15 giorni è calcolato per intero.
L’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale si applica anche alle pertinenze.
Se l’immobile co
stituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenuteal pagamento dell’ICI, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto
si consi
dera “adibita ad abitazione principale” a condizione che non risulti affittata.Per tutte le categorie di cui sopra la detrazione, pari ad € 129,11 (Lire 250.000), spetta a
condizione che gli interessati producano apposite istanze, corredate da apposita
documentazione e con autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs.
196/2003, entro il termine del pagamento del saldo d’imposta dovuto per l’anno 20
11.COME, DOVE E QUANDO SI PAGA
I termini di scadenza per il pagamento dell’imposta
ICI sono:- 16/6/2011
per l’acconto;- 16/12/2011 per il saldo;
- 16/06/2011
per l’eventuale pagamento in unica soluzione.La prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta e pagata l’anno precedente.
Se il possesso è stato parziale l’imposta va co
munque rapportata ai dodici mesi.L’eventuale conguaglio sarà effettuato dal 1° al 16 dicembre, in occasione del versamento
a saldo.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA PRIMA RATA DELL'ICI
Se nel 2010
il contribuente ha versato l’imposta di € 150 per il possesso di 3 mesi diun’unità immobiliare, per l’anno 20
10 dovrà versare un acconto di € 300.Infatti, l’importo dovrà essere prima ragguagliato ai 12 mesi e successivamente diviso per
due:
150 : 3 = 50
50 x 12 = 600 (ICI dovuta per l’intero anno precedente)
600 : 2
= 300 (importo dell’acconto)Come pagare l’ICI nel 20
11Versamento entro il 16 giugno 2011:
· 1° rata (acconto) 50%;
·
base di riferimento: imposta dovuta nell’anno 2010.Versamento entro il 16 dicembre 2011:
· 2° rata (saldo) restante 50%, salvo eventuale conguaglio;
·
base di riferimento: aliquota e detrazione in vigore per l’anno 2011.L’imposta può essere versata in unica soluzione (acconto e saldo) nel termine di s
cadenzadell’acconto (16/06/20
11).Il pagamento può essere effettuato mediante:
- c/c n. 89046239
– intestato a “Esattorie S.p.A.” C.so Risorgimento, 30 – 86170 Isernia -ICI;
- modello F 24;
- c/c n. 11781655
– intestato a Comune di Isernia – Servizio Tesoreria ICI.Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un
unico versamento.
Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni
Comune.
Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento
dell’imposta dovuta per l’intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con
applicazione degli interessi del 3% sull’importo il cui pagamento è stato differito.
Questi contribuenti possono versare l’imposta direttamente dall’estero tramite bonifico
bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in
conto corrente, secondo le modalità previste dal D.M. 4 marzo 1995, reperibile sul sito
Internet dell’Agenzia.
Ravvedimento
Il bollettino contiene anche la casella dedicata al ravvedimento, da barrare nel caso si
vogliano correggere precedenti violazioni.
In questa ipotesi la somma complessiva da versare deve comprendere l’imposta dovuta
più la sanzione ridotta e gli interessi calcolati nel seguente modo:
Sanzione:
- 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno dalla scadenza del termine;
- 3% dal 15° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 30° giorno;
- 3,75% dal 31° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il termine per la
presentazione della di
chiarazione ICI ovvero entro un anno dall’omissione o errore;Interessi:
- 2,5% fino al 31.12.2007;
- 3% dal 01.01.2008;
- 1% dal 01.01.2010;
- 1,5% dal 01.01.2011.
C
HI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONELa dichiarazione ICI deve essere presentata, nei casi in cui le modificazioni soggettive ed
oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a
riduzioni di imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente
fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale, entro il
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. unico 2011 ovvero 730-
2011) secondo le istruzioni ed utilizzando il modulo reperibili sul sito:
- www.finanze.gov.it (istruzioni)
- www.finanze.gov.it (modulo)
La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per
i quali non si sono avute variazioni nel corso del 2010, o che sono comunque esenti o
esclusi dall’ICI.
Ai sensi della L. 383/2001, per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, gli eredi e i
legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili,
non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI, in quanto sarà cura degli uffici
delle entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione trasmetterne una copia ai
Comuni competenti.
La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli
immobili denunciati.
Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni
per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli
immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l’immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel
Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune oppure può essere spedita in busta
bianca, a mezzo di raccomandata postale,
all’Ufficio Tributi del Comune.La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, con r
accomandata postale o altromezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
Regolarizzazione illeciti edilizi
Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi disciplinata dall’articolo 32
del decreto legge n. 269
del 2003, l’ICI con decorrenza dal 1° gennaio 2003 è dovuta sullabase della rendita catastale attribuita a seguito dell’adesione al condono.