PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, a decorrere dall’anno 1993, è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;
RILEVATO che è presupposto dell’imposta il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;
CHE sono esenti dall’imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. n. 15 della legge 27/12/1977, n. 984;
CHE, ai sensi dell’art. n. 9 della legge istitutiva dell’imposta, sono previste agevolazioni per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale;
VISTO l’art. n. 18 del già citato provvedimento legislativo, il quale dispone che sia
CONSIDERATO che l’aliquota deve essere determinata dalla Giunta Municipale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui sarà in vigore;
VISTO il Regolamento I.C.I. all’uopo approvato;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. N. 49 e 153 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
AD UNANIMITA’ di voti;
D E L I B E R A
- DI CONFERMARE anche per l’anno 2005 l’aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 (cinque) per mille, invariabilmente per tutti gli immobili;
- DI CONFERMARE, altresì, in € 103,29 (centotre/29) la detrazione esclusiva per l’abitazione principale e le reative pertinenze;
- DI DISPORRE l’invio della presente, dopo l’acquisizione dell’esecutività, al Concessionario per
- DI TRASMETTERE copia della presente ai Capigruppo Consiliari, per il disposto dell’art. n. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000.