Deliberazione della G.M. n. 2 del 3/1/2006
Premesso che con D.L. n.504 del 30.12.1992, a decorrere dall'anno 1993 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
CHE presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli;
CHE sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27.12.1977 n.984;
CHE ai sensi dell'art.9 della legge istitutiva dell'imposta sono previste agevolazioni per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale;
VISTO l'art.18 del già citato provvedimento legislativo, il quale dispone che
CONSIDERATO, pertanto che si deve provvedere a stabilire l’aliquota per l’anno 2006
RITENUTO di riconfermare, per l'anno
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile servizio finanziario , ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/2000;
AD UNANIMITA' di voti;
D E L I B E R A
CONERMARE, come in effetti conferma, l'aliquota unica ICI ( imposta comunale sugli immobili), per l'anno 2006, nella misura del sei per mille;
CONFERMARE, altresì, in € 103,29 ( centotrè e ventinove centesimi) la detrazione d'imposta per le abitazioni principali e le relative pertinenze;
DISPORRE l'invio della presente deliberazione al Concessionario Servizio Riscossione Tributi (S.R.T. Di Isernia) e all’ANCI;
DISPORRE , altresì, l'invio della presente ai Capigruppo consiliari per il disposto di cui all'art.125 del T.U. n.267/2000.