LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che con D.L. n.504 del 30.12.1992, a decorrere dall'anno 1993 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
CHe presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili è di terreni agricoli;
Che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27.12.1977 n. 984;
Che ai sensi dell'art.9 della legge istitutiva dell'imposta sono previste agevolazioni per i terreni posseduti e condotti da COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI CHE ESPLICANO LA LORO ATTIVITà A TITOLO PRINCIPALE
Visto l'art.18 del già citato provvedimento legislativo, il quale dispone che la giunta Municipale deve stabilire l'aliquota ICI;
Considerato che è fissato per il 31 dicembre il termine entro il quale si deve determinare l'aliquota ICI per l'anno successivo;
Ritenuto riconfermare, per l'anno 2005, l'aliquiota ICI del sei per mille;
Acquisito il parere favorevole del responsabile servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000;
AD UNANIMITA' di voti;
D E L I B E R A
CONFERMARE, come in effetti conferma, l'aliquota unica ICI (imposta comunale sugli immobili), per l'anno 2005, nella misura del sei per mille;
CONFERMARE, altresì, in € 103,29 (centotrè e ventinove centesimi) la detrazione d'imposta per le abitazioni principali e le relative pertinenze;
DISPORRE l'invio della presente deliberazione al Concessionario Servizio Riscossione Tributi (S.R.T. di Isernia);
DISPORRE, altresì, l'invio della presente ai Capigruppo consiliari per il disposto di cui all'art.125 del T.U. n.267/2000.