Segue Deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 07.05.2005
Oggetto: determinazione aliquota I.C.I. anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
L’art.151, comma 1, del T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo… omissis;
La lettera e) del comma 1 dell’art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo , le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs.18.8.2000, n.267, la competenza per l’assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;
l’art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art.1, comma 3, D.Lgs.28.9.1998, n.360 è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
occorre fissare l'aliquota ICI per l'anno 2005;
ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23.12.1996 n.662 e successive modifiche ed integrazioni, che modifica l'art.6 del D.Lgs.504/92, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.
Visti
Il D.L 30.12.2004 n.314 convertito in Legge n.26 del 01.03.2005 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.50/02.03.2005 che differisce i termini di approvazione del Bilancio e dei suoi allegati al 31.03.2005, e che tale termine, con D.L 31.03.2005 n. 44 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.75/01.04.2005, è stato ulteriormente prorogato al 31.05.2005;
la Legge n.311 del 24.12.2004;
Ravvisata l'opportunità di confermare la suddetta aliquota rispetto a quella fissata per l’anno 2004 con delibera Giunta Comunale n. 34 del 11.03.2004 ovvero del 5,00‰ (cinque per mille), dando atto che la detrazione dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di € 103,29.
Acquisito ex art.49 T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto espresso dal Responsabile del Servizio;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge
DELIBERA
- Di Confermae,
in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,00‰ (cinque per mille) per tutte le tipologie di fabbricati per l'anno 2005.
Di Dare Atto che la detrazione dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di € 103,29.
Successivamente
La Giunta Comunale
Con separata votazione favorevole espressa per alzata di mano
Delibera
Di rendere di rendere l’atto immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267.
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La presente delibera verrà comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.