IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

 

Caro contribuente,

ormai imminente il consueto appuntamento relativo al versamento dell’acconto I.C.I. per l’anno 2010. Di seguito riepiloghiamo le principali notizie per meglio adempiere ai propri obblighi:

 

ALIQUOTE

- Aliquota ordinaria 7,00 per mille;

- Aliquota aree edificabili 7,00 per mille;

- Aliquota da applicare alle abitazioni principali 6,00 per mille;

 

DETRAZIONE

La detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata per l’anno 2010 nella misura di €. 103,29.

 

VERSAMENTO

Il versamento della 1^ rata, nella misura del 50% annuo, dovrà essere effettuato dal 01 giugno 2010 al 16 giugno 2010. Il versamento della rata a saldo, nella misura del 50 % residuo, dovrà essere effettuato dall’0l dicembre 2010 al 15 dicembre 2010. E’ facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell’imposta in unica soluzione con scadenza 16 giugno 2010.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente allegati sul c/c postale nr. 72168503 intestato a COMUNE DI SAN MASSIMO - INCASSO ICI oppure tramite modello F24 (cod. comune I023).

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

In base alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 93/2008 (convertito in legge dall’art. 1c. 1 L. 24/7/2008 n. 126) è in vigore dall’anno 2008 l’esenzione dal pagamento dell’I.C.I. dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze. Sono esclusi da tale esenzione gli immobili classificati nelle categorie catastali A1,A8 e A9.

 

RIDUZIONI
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili od inabitabili, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.PR. n. 445/2000.

 

DICHIARAZIONI E DENUNCE

Per gli obblighi di dichiarazione e denuncia di variazione si applicano le disposizioni dell’art. 10 del decreto legislativo 504/1992.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso in cui non siano rispettate le scadenze dei versamenti, i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso.

In pratica ,oltre al tributo, andranno contestualmente versati:

1 - Gli interessi moratori sul tributo non versato al tasso legale del 3% fino al 31/12/2009 e dell’1% a partire dal 01/01/2010 calcolati dalla scadenza per il versamento sino al giorno in cui avviene il pagamento;

2 - La sanzione ridotta 2,50% ( 1/12 del 30%) del tributo se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni oppure la sanzione ridotta 3,00% ( 1/12 del 30%) del tributo se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni;

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi

Rag. Vincenzo Biondi