Oggetto: Aliquota I.C.I. anno 2007: Determinazioni.
Ufficio Proponente: Responsabile Ufficio Tributi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 che ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili e successive modificazioni;
Visto che, in relazione al disposto dell’art.6, comma 1, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall’art.1, comma 156 della legge 27.12.2006, n.296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I. rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
Considerato che ai sensi dell’art. 8, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 504/1992, come inseriti dall’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 20/12/2007 che ha differito al 31/03/2008 il termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione per il 2008;
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 03/04/2007, per l’anno 2007, era stata stabilita l’aliquota ordinaria del 7 per mille e del 6 per mille per la prima casa con la detrazione di €. 103,29;
Ritenuto di non dover variare tali aliquote per l’anno 2008;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 155 del D.lgs. 267/2000;
Con voti palesi favorevoli unanimi
DELIBERA
- di dare atto che quanto di cui in premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
- l’aliquota I.C.I. per l’anno 2008 è stabilita nella misura:
- aliquota ordinaria del sette per mille (7‰);
- aliquota del sei per mille (6‰) per la prima casa;
- la detrazione per la prima casa è stabilita nella misura di € 103,29 (centotre/29 euro);
- di incaricare il responsabile del servizio in ordine della posizione in essere di ogni atto consequenziale e dovuto a seguito dell’adozione della presente deliberazione come per legge.
Con separata votazione palese favorevole unanime il consiglio comunale
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 c., del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
Di seguito si passa alla trattazione del successivo punto dell’ordine del giorno.