Oggetto: Aliquota I.C.I. anno 2007: Determinazioni.

Ufficio Proponente: Responsabile Ufficio Tributi

Il Vice Sindaco Presidente propone al Consesso di riconfermare l’aliquota ICI nella misura del 7 per mille per l’aliquota ordinaria e del 6 per mille per la prima casa, come per il precedente esercizio finanziario.

Prende la parola il Consigliere Raffaele Farrace il quale fa rilevare che l’attuale Amministrazione aveva assunto l’impegno di rivedere l’aliquota ICI ove si fosse provveduto a ribilanciare le sorti finanziarie dell’Ente. A fronte dell’impegno assunto non si è poi provveduto nel senso innanzi detto.

Il Consigliere Leggieri rileva che la riduzione dell’aliquota deve essere valutata in rapporto alle effettive esigenze finanziarie dell’Ente. Fa eco a queste osservazioni il Vice Sindaco il quale fa rilevare che, ove si decidesse una riduzione dell’aliquota, non si potrebbe più disporre l’approvazione del bilancio previsionale,  imponendosi,  una rideterminazione delle risultanze contabili del bilancio medesimo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 che ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili;

                Visto che, in relazione al disposto dell’art.6, comma 1, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall’art.1, comma 156 della legge 27.12.2006, n.296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle  aliquote I.C.I. rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 30/11/2006 che ha differito al 31/03/2007 il termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione per il 2007;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 09/02/2006, per l’anno 2006, era stata stabilita l’aliquota ordinaria del  7 per mille e del 6 per mille per la prima casa  con la detrazione di €. 103,29;

Ritenuto di non dover variare tali aliquote per l’anno 2007; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 155 del D.lgs. 267/2000;

Con 9 voti  favorevoli, 1 contrario (Farrace Daniele)  espressi dai componenti il Consiglio Comunale per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare atto che quanto di cui in premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

- l’aliquota I.C.I. per l’anno 2007 è stabilita nella misura:

- aliquota ordinaria del sette per mille (7‰);

- aliquota del sei per mille (6‰) per la prima casa;

- la detrazione per la prima casa è stabilita nella misura di  € 103,29 (centotre/29 euro);

- di incaricare il responsabile del servizio in ordine della posizione in essere di ogni atto consequenziale e dovuto a seguito dell’adozione della presente deliberazione come per legge.

 

Con separata votazione resa nei modi di legge  e con voti favorevoli 9 , 1 contrario (Farrace Daniele)

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 c., del D.Lgs. 18.8.2000,  n.267.