Oggetto: Aliquota I.C.I. anno 2006: Determinazioni.

Ufficio Proponente: Responsabile Ufficio Tributi

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 che ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili;

Visto l’art. 6 del citato Decreto che testualmente recita: “L’aliquota, in misura unica è stabilita con deliberazione della Giunta comunale, adottata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma primo, si applica l’aliquota del 4 per mille, ...omissis…”;

Rilevato che i Comuni, per effetto dell’’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e dell’art. 27, c. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono deliberare, entro il termine di deliberazione del bilancio, la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto su un sito informatico secondo le modalità fissate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Vista la L. n. 266 del 23/12/2005 che ha differito al 31/03/2006 il termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione per il 2006;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 14/04/2004 per l’anno 2004 è stata stabilita l’aliquota del 6 per mille per la prima casa e del 7 per mille per la seconda casa ;

Ritenuto di non dover variare tali aliquote per l’anno 2006; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 155 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli espressi dai componenti la Giunta Comunale;

DELIBERA

- di dare atto che quanto di cui in premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

- l’aliquota I.C.I. per l’anno 2006 è stabilita nella misura del sei per mille (6‰) per la prima casa e il sette per mille (7‰) per la seconda casa;

- la detrazione per la prima casa è stabilita nella misura di  € 103,29 (centotre/29 euro);

- di incaricare il responsabile del servizio in ordine della posizione in essere di ogni atto consequenziale e dovuto a seguito dell’adozione della presente deliberazione come per legge.

Con separata votazione resa nei modi di legge

 

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 c., del D.Lgs. 18.8.2000,  n.267.