Imposta Comunale sugli Immobili – Anno 2009
Caro contribuente,
È ormai imminente il consueto appuntamento relativo al versamento dell’acconto I.C.I. per l’anno 2009. Di seguito riepiloghiamo le principali notizie per meglio adempiere ai propri obblighi:
ALIQUOTE
- Aliquota ordinaria 5,50‰ per mille;
- Aliquota ordinaria 5,50‰ per mille da applicare alle abitazioni principali;
DETRAZIONE
La detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata per l’anno 2009 nella misura di €. 103,30.
ESENZIONI
L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha disposto l'esenzione Ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni dall’imposta comunale sugli immobili sono:
a) Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, fino all’anno nel quale gli stessi sono ivi iscritti con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione dell’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scrittura contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con Decreto del Ministero delle Finanze;
b) Per i capannoni avicoli che pure sono classificati nella categoria D, siano essi provvisti o meno di rendita catastale, ai fini del calcolo dell’imposta, viene riconosciuto un abbattimento del 60% della stessa, escludendo la possibilità di considerare industriale l’attività di cui trattasi;
c) Parimenti è previsto l’abbattimento del 60% per le attività di Agriturismo e microricettività
RIDUZIONI
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili od inabitabili, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (che ha sostituito,abrogandola, la Legge 4/1/1968 n. 15).
VERSAMENTO
Il versamento della 1^ rata, nella misura del 50% annuo, dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2009. Il versamento della rata a saldo, nella misura del 50% residuo, dovrà essere effettuato dall’01/12/2009 al 16/12/2009. E’ facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell’imposta in unica soluzione con scadenza 16 giugno.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
L’imposta potrà essere versata:
1. sul conto corrente postale nr. 72940224 intestato a: COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO - INCASSO ICI;
2. tramite modello F24; si precisa che il codice del Comune di San Giuliano del Sannio è H928 mentre i Codici Tributo sono – 3904 (altri fabbricati) ; 3903 (aree fabbricabili) ; 3902 (terreni) ; 3906 (interessi) ; 3907 (sanzioni)
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE AI FINI ICI
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Nel caso in cui non siano rispettate le scadenze dei versamenti, i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso. Si informa, inoltre, che con decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "Decreto anti-crisi"), convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, sono state modificate le sanzioni applicabili. L'art. 16, comma 5, di detto decreto stabilisce le seguenti riduzioni:
- da 1/8 a 1/12 del minimo la misura della sanzione applicabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- da 1/5 a 1/10 la sanzione prevista per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- da 1/8 a 1/12 del minimo la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
I più cordiali saluti.
San Giuliano del Sannio, 21 maggio 2009
Il Funzionario Responsabile
Rag. Vincenzo Biondi
La firma è sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 1 comma 87 legge n. 549/95.
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