PREMESSO che gli Enti Locali ai sensi dell' articolo 162 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto nei termini di competenza per l' anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità con allegato il bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;

RILEVATO che entro lo stesso termine possono essere deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per servizi sociali;

VISTO l' articolo 54 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446 il quale prevede che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all' approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l' articolo 42 lettera f) del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 il quale prevede la competenza del Consiglio limitatamente alla istituzione e all' ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

VISTO che il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2007 e' prorogato al 30 aprile 2007 ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296 e che pertanto sono parimenti differiti i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' quelli per approvare i regolamenti sulle entrate;

DATO ATTO che, per disposizione normativa, il presente provvedimento è propedeutico al bilancio 2007;

CONFERMATA la propria competenza in osservanza del TUEL D.L.vo n. 267/2000;

VISTO l' articolo 1 del Decreto del Ministero dell' Interno 20.12.2001;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTI i regolamenti vigenti in materia ed il regolamento di contabilità Comunale;

VISTA la legge n. 2