LA GIUNTA MUNICIPALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, concernente il riordino della Finanza degli Enti Territoriali a norma dell’art. 4 della Legge 23/10/1992, n.421;

VISTO che il surriferito Decreto Legislativo ha istituito e disciplinato con decorrenza 01/01/1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 6 del citato decreto, che l’aliquota può essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

TENUTO conto che il il primo comma dell’art. 6 del citato decreto recita testualmente: “L’aliquota in misura unica, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto  per l’anno successivo e che in assenza di deliberazione trova applicazione l’aliquota unica del 4 per mille;

VISTA la legge 23/12/2000, n.388, che con l’art. 53, comma 16, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n° 448 (legge finanziaria 2002) dispone:

16. Il Termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi  alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ….”;

DATO ATTO:

-          che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;

-          che a mente del comma 4 dell’art. 58 del D, Lgs. n. 446/1997 le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota I.C.I. devono essere pubblicate per estratto nella G.U.;

RICHIAMATA la propria delibera n. 55 del 30/12/2004 con la quale veniva stabilita nella misura unica del 5,5 per mille l’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 2005;

RITENUTO dover modificare la predetta aliquota per l’anno 2006, in considerazione che questo Ente stà provvedendo agli accertamenti degli anni pregressi riscontrando pagamenti in misura inferiore rispetto a quanto dovuto;

CONSIDERATO che con l’introito delle maggiori somme riscontrate in base agli accertamenti è possibile ridurre le aliquote e diversificarle in base alle categorie catastali;

PER quanto detto si ritiene giusto applicare per l’anno 2006 le seguenti aliquote:

Ø      tutte le categorie catastali presenti nel comune, compreso le aree fabbricabili, ad accezione della categoria  “C” aliquota 5 per mille;

Ø      la sola categoria “C” aliquota 4 per mille;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n.267; 

ASSUNTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine all’adozione del presente atto sotto il profilo di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 e 97, c.4.b, del T.U. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali”;

AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

 

DELIBERA

 

1.      Di fissare per l’anno 2005,  l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta nella misura seguente:

Ø      tutte le categorie catastali presenti nel comune, compreso le aree fabbricabili, ad accezione della categoria  “C” aliquota 5 per mille;

Ø      la sola categoria “C” aliquota 4 per mille;

;

2.      Di stabilire la detrazione per l’abitazione principale nella misura minima di legge pari a €. 103,29;

 

 

 

3.      Di dare adeguata  pubblicazione a quanto stabilito nella presente nei modi di legge;

 

4.      Di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1,

      del T.U. 18/08/2000, n.267;