LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504 che ha istituito, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 6 del citato Decreto che testualmente recita: "l'aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo.

L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma primo, si applica l'aliquota del 4 per mille, … omissis …";

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 24 marzo 2005 che ha differito al 31 maggio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n° 388, a tale data è differito anche il termine per deliberare l’aliquota per l’anno 2005;

Atteso che la competenza a determinare le aliquote d’imposta, ai sensi degli artt. 42, 2° comma, lett. f) e 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è affidata alla Giunta comunale;

Visto il D.L. 8 agosto 1996 n° 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996 n° 556, che attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, da applicare sugli immobili adibiti ad abitazione principale e agli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;

Visto l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n° 449 che ha previsto l’aliquota agevolata per il recupero di immobili;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto proposto;

A voti unanimi legalmente resi e verificati;

D E L I B E R A

1) di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2005 nelle seguenti misure:

a) 4,9 per mille:

  1. per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  2. per tutte le abitazioni del centro storico;
    1. 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
    2. di stabilire in € 103,29 annue la detrazione dell’imposta prevista per gli immobili ad abitazione principale;
    3. Di estendere la detrazione per abitazione principale agli immobili concessi in comodato in linea retta da genitori a figli e viceversa ed adibiti ad abitazione principale;
    4. Di stabilire i valori delle aree fabbricabili come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) di comunicare al concessionario del servizio riscossione tributi la determinazione dell’aliquota;

7)disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

8) di rendere questa stessa deliberazione, previa unanime votazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.-