VISTA la legge finanziaria 2007;

 

VISTO il D. Lgs. n.504/1992 che dispone l’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 del detto decreto l’aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione ogni anno, per l’anno successivo nella misura non inferiore al 4 per mille;

 

RITENUTO necessario, salvo successive disposizioni di legge, confermare per l’anno 2007, nella misura unica del 4 per mille l’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO il D.P.C.M. 31.10.2002 con cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza nel territorio della Provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 31.10.2002;

 

VISTO il D.P.C.M. 27.12.2006 con cui lo stato d’emergenza è stato prorogato al 31.12.2007;

 

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri con le quali sono stati sospesi gli adempimenti ed i versamenti tributari fino al 31.12.2007;

 

VISTO il comma 165, dell’art. 1, della Legge Finanziaria 2007 che stabilisce la determinazione della misura degli interessi da applicare ai tributi locali entro il limite di tre punti percentuali al di sopra del saggio legale;

 

VISTO il comma 168, dell’art. 1, della Legge Finanziaria 2007 che prevede la fissazione dell’importo, per ciascun tributo di propria competenza, fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi;

 

RITENUTO opportuno fissare e determinare i predetti limiti;

 

VISTO il T.U. n.267/2000;

 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

 

UNANIME

 

D E L I B E R A

 

Di confermare per l'anno 2007, salvo successive modifiche di legge, collegate alla finanziaria 2007, nella misura unica del 4 per mille l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale;

 

Di stabilire altresì:

  1. La riduzione del 50% per le case inagibili;
  2. Per le case demolite, pagamento dell’imposta calcolata sul valore venale dell’area di sedime, considerata quale area edificabile;
  3. Sospensione del pagamento dell’imposta fino al 31.12.2007;

 

Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 165 della Legge finanziaria 2007, nella misura del 5 % il tasso di interesse da applicare all’ICI;

 

Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 168 della Legge finanziaria 2007, nella misura di € 3,00 l’importo, per l’ICI, fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi;

 

Di allegare il presente atto al bilancio di previsione 2007 così come previsto dall'art.172 del T.U. n.267/2000;

 

Di comunicare l'adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U. n.267/2000;

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. n.267/2000.