RITENUTO di dover provvedere in ordine alla determinazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 2005;
CONSIDERATO CHE per l’anno 2004 detta aliquota è stata determinata nella misura del 5,95 x 1000, con delibera di Giunta Comunale n° 17 del 06/03/2004;
CONSIDERATO CHE in attuazione dell’art. 27, comma 8° della legge 28.12.2001, n° 448, i comuni devono provvedere ed approvare l’aliquota dell’ICI, entro il termine di scadenza del bilancio di previsione per l’anno 2005 e che la stessa ha efficacia dal 1° gennaio 2005;
CONSIDERATO CHE per l’anno 2005 è necessario confermare detta aliquota, nella misura del 5,95 per mille, tenuto conto del conseguente gettito che ne deriverà per il bilancio comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese
1. DETERMINARE, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. – Imposta Comunale sugli immobili – nella misura unica del 5,95 x 1000 (cinque e novantacinque per mille)
2. STABILIRE che la deduzione I.C.I. per l’anno 2004, è pari ad euro 103,29 e sarà applicata unicamente per la prima abitazione e che e che non sarà applicata alcun’altra agevolazione, per particolari tipi di abitazione o categorie di soggetti;
3. COMUNICARE il dispositivo del presente provvedimento al Ministero delle Finanze per i provvedimenti di sua competenza e al Consorzio ANCI –CNC Roma;
4. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del decreto legislativo 18 agosto 2001 n° 267.