COMUNE DI ROCCAVIVARA
(Campobasso)
deliberazione n. 10 del 28 aprile 2007
Il Sindaco Presidente relazione in merito all’argomento iscritto all’ordine del giorno, fornendo all’assemblea le opportune delucidazioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 4 della legge 23/10/1992, n° 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della Finanza degli Enti Territoriali;
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n° 504, emanato in attuazione della delega predetta;
VISTO il capo 1° del Decreto Legislativo 504/1992 che istituisce, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l'applicazione;
VISTO l'art.3, commi da 48 a 59 della Legge n.662 del 23 dicembre 1996, il quale ha introdotto alcune significative innovazioni alla disciplina ICI;
VISTI in particolare i commi 48 e 51 dell'art.3 della Legge n.662/96, che prevedono la rivalutazione delle vigenti rendite catastali urbane e dei redditi dominicali, nella misura, rispettivamente del 5% e del 25%, con decorrenza dall'I. 1.1997, ai fini del calcolo dell'ICI;
VISTO il e 55 dell'art.3 della L.662/96, che prevede l'aumento, con decorrenza dall'1.01.97, della detrazione per abitazione principale del soggetto passivo portata ad € 103,30;
VISTO il c.53 dell'art.3 della Legge n.662/96, modificativo dell'art.6 del D.Lgs.504/92, il quale stabilisce che l'aliquota dell'imposta è deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 né superiore al 7 per mille, con possibilità di diversificazione entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, nonché in relazione alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato dal Consiglio comunale;
VISTO il comma 156 dell'art.1 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce dal 1° gennaio 2007 la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote ICI;
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2007 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
PRESO atto di quanto previsto dalla legge n. 296/2007 in materia di imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 173 dell'art.1 della stessa legge, che stabilisce che per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
VISTO che la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale le aliquote ICI per l'anno 2007 nella stessa misura del 2006;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 30.03.2007 di approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2007, che prevede un introito I.C.I. di competenza dell'esercizio pari a € 65.000,00 (compreso somme previste per accertamenti anni precedenti), tenendo conto dei seguenti dati consuntivi dell’esercizio 2006, così come comunicato da POSTE ITALIANE:
N. OPERAZIONI 668 – N. FABBRICATI 1.141 – abitazione principale € 9.855,77 – altri fabbricati € 28.130,35 – aree fabbricabili € 3.390,17 – terreni € 201,91 – detrazioni € 14.907,03 – totale importo versato € 44.669,17 (al quale va aggiunto l’importo versato erroneamente alla ex Concessionaria, successivamente riversato al Comune);
RITENUTO pertanto di determinare, per l'anno 2007, in relazione alla previsione di copertura delle spese correnti previste nel bilancio 2007, l’ aliquota unica del 5 per mille;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.267 del 18/8/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dare atto che la narrativa si intende integralmente riportata nel dispositivo;
Di determinare per l'anno 2007 l'aliquota unica dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5 per mille, su tutti gli immobili del territorio comunale;
Di fissare in € 103,29 la detrazione d’imposta per la prima casa, con le sue pertinenze che siano destinate a servizi della casa di abitazione in modo durevole;
Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2007, in conformità di quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.