COMUNE DI ROCCAVIVARA (Campobasso)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 07 MARZO 2006
Il Sindaco-Presidente sottopone all'approvazione della Giunta comunale la determinazione dell'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2006 e la detrazione d'imposta per la prima casa, proponendo la stessa aliquota del cinque per mille fissata negli anni decorsi e la detrazione d'imposta di € 103,29 per la prima casa.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n.266 – Art.1, comma 155, con la quale il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2006 delle autonomie locali è differito al 31 marzo 2006;
ATTESO:
- che con il Titolo I, Capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni e variazioni, e` stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- che l'art.3, commi 53 e 55,della legge 662/1996 ha modificato gli articoli 6 e 8 della legge istitutiva dell'I.C.I. (decreto legislativo n.504/92) riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell'aliquota da parte dei comuni e le riduzioni e detrazioni dell'imposta;
- che le innovazioni di maggior interesse contenute in questo provvedimento sono:
1. Determinazione dell'aliquota, confermando il termine del 31 ottobre di ciascun anno entro cui i comuni possono deliberare le aliquote per l'anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
2. Diversificazione aliquote. La possibilità per i comuni di diversificare le aliquote con riferimento all'attività svolta dal soggetto obbligato. La facoltà di diversificare interessa gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case), gli alloggi non locati, gli immobili diversi dalle abitazioni quali, ad esempio, quelli destinati ad attività industriali o commerciali, gli immobili posseduti da enti senza fine di lucro. E` stata confermata, infine, l'aliquota agevolata, già prevista dall'articolo 4, comma 1, del D.L. n.437/96 convertito con modifiche nella legge n.556/96, per gli immobili locati a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale;
3) Riduzioni e detrazioni dell'imposta:
a) Riduzione del 50% dell'imposta dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, accertati dall'ufficio tecnico;
b) L'imposta dovuta per l'unita` immobiliare adibita ad abitazione principale può essere ridotta fino al 50%;
c) dall'imposta dovuta per l'unita` immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare € 103,29;
d) il predetto importo di € 103,29 può essere elevato € 258,23;
DATO ATTO:
- Che per gli anni dal 1993 sino al 2004, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili é sempre stata fissata nella misura del cinque per mille;
- Che la Giunta comunale ha riconfermato l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del cinque per mille anche per l'anno 2005 con atto n. 12 in data 15/02/2005;
DATO ATTO che l'I.C.I. accertata per l'anno 2004 é stata pari a € 39.203,48;
CHE per l'anno 2005, l'importo dell' I.C.I., in corso di accertamento, é stimabile in € 40.000,00;
VISTO l'art.54 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il quale prescrive che le province ed i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
RAVVISATA la necessita` di attivare tutte le possibilità di entrate per l'Ente, al fine di assicurare, unitamente a tutte le previsioni riportate in bilancio 2006, oggetto di apposito provvedimento della Giunta comunale, l'equilibrio della gestione e la copertura finanziaria delle spese previste;
RITENUTO di poter quantificare in € 40.000,00, applicando l'aliquota del cinque per mille, il fabbisogno del capitolo del bilancio di previsione 2005 relativo all'I.C.I., ed il presunto gettito di detta imposta per lo stesso anno 2006;
RITENUTO, altresì, in relazione alla necessita` di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza:
- di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;
- di assicurare l'equilibrio economico e finanziario del bilancio 2006;
- di dover applicare, in questo Comune, la detta imposta nella misura del cinque per mille;
DATO ATTO che questo Ente per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;
RITENUTO che la determinazione di altra aliquota diversa dal cinque per mille aumenterebbe la pressione fiscale o pregiudicherebbe l'equilibrio economico-finanziario del bilancio;
RITENUTO che rientrano nella competenza della Giunta comunale la determinazione delle aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
VISTA la legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei settori ai sensi dall'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
CON VOTI unanimi favorevoli e palesi;
D E L I B E R A
1. Di fissare, nella misura del cinque per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, su tutti gli immobili del territorio comunale;
2. di fissare in € 103,29 la detrazione d'imposta per la prima casa, con le sue pertinenze che siano destinate a servizi della casa di abitazione in modo durevole;
3. Di inviare copia della presente deliberazione alle Poste Italiane S.P.A. preposto alla riscossione dei tributi comunali per conto dell'Ente;
4. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2006, in conformità di quanto dispone l'art.172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
5. Di trasmettere, altresì, in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.