DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 15/02/2005 AVENTE PER OGGETTO: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2005 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI D’IMPOSTA”.

 

Il Sindaco-Presidente sottopone all'approvazione della Giunta comunale la determinazione dell'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2005 e la detrazione  d'imposta  per  la prima casa, proponendo la stessa aliquota del cinque  per  mille fissata negli anni decorsi e la detrazione d'imposta di € 103,29 per la prima casa.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2004, con il quale il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2005 delle autonomie locali è differito al 28 febbraio 2005;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato, n° 7 in data 19/02/03 -  con il quale il Comune di Roccavivara é stato dichiarato terremotato e che pertanto, allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/11/2002, n° 3253;

 

ATTESO:

-         che con il Titolo I,  Capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni e variazioni, e` stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

-         che  l'art.3,  commi  53 e 55,della legge 662/1996 ha modificato gli articoli  6 e 8 della legge istitutiva dell'I.C.I. (decreto legislativo n.504/92) riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell'aliquota da parte dei comuni e le riduzioni e detrazioni dell'imposta;

-         che  le innovazioni di maggior interesse contenute in questo provvedimento sono:

1.      Determinazione  dell'aliquota, confermando il termine del 31 ottobre di ciascun anno entro cui i comuni possono deliberare le aliquote per l'anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

 

2.      Diversificazione   aliquote.  La  possibilità  per  i  comuni  di diversificare  le  aliquote  con  riferimento  all'attività svolta dal soggetto obbligato. La facoltà di diversificare interessa gli immobili posseduti  in  aggiunta  all'abitazione principale (seconde case), gli alloggi  non  locati,  gli  immobili diversi dalle abitazioni quali, ad esempio,  quelli  destinati ad attività industriali o commerciali, gli immobili  posseduti  da  enti senza fine di lucro. E` stata confermata, infine,  l'aliquota  agevolata, già prevista dall'articolo 4, comma 1, del  D.L.  n.437/96  convertito con modifiche nella legge n.556/96, per gli  immobili  locati  a  soggetti  che  li  adibiscono  ad  abitazione principale;

 

3) Riduzioni  e detrazioni dell'imposta:

a)       Riduzione del 50% dell'imposta dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, accertati dall'ufficio tecnico;

b)       L'imposta dovuta per l'unita` immobiliare adibita ad abitazione principale può essere ridotta fino al 50%;

c)       dall'imposta  dovuta per l'unita` immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare € 103,29;

d)       il predetto importo di € 103,29 può essere elevato € 258,23;

 

 

 

 

DATO ATTO:

-   Che per gli anni dal 1993 sino al 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili é sempre stata fissata nella misura del cinque per mille;

 

-      Che  la  Giunta comunale ha riconfermato l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili nella  misura del cinque per mille anche per l'anno 2004 con atto  n. 28  in  data 09/03/2004;

   

DATO ATTO che l'I.C.I. accertata per l'anno 2003  é stata pari a   € 39.400,75;

 

CHE per l'anno 2004, l'importo dell' I.C.I., in corso di accertamento, é stimabile in € 40.000,00;

 

VISTO  l'art.54 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il quale prescrive che  le  province  ed i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

 

RAVVISATA  la  necessita`  di attivare tutte le possibilità di entrate per  l'Ente,  al  fine  di assicurare, unitamente a tutte le previsioni riportate  in  bilancio  2005, oggetto di apposito provvedimento della  Giunta  comunale,  l'equilibrio    della gestione e la copertura finanziaria delle spese previste;

 

RITENUTO  di  poter quantificare in € 40.000,00, applicando l'aliquota del  cinque  per  mille,  il  fabbisogno  del  capitolo del bilancio di previsione  2005 relativo  all'I.C.I., ed il presunto gettito di detta imposta per lo stesso anno 2005;

 

RITENUTO,  altresì,  in  relazione  alla  necessita`  di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza:

-          di  reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;

-          di assicurare l'equilibrio economico e finanziario del bilancio 2005;

-          di  dover applicare, in questo Comune, la detta imposta nella misura del cinque per mille;

 

DATO  ATTO  che  questo  Ente  per  il  quale  dai  parametri  rilevati dall'ultimo   consuntivo   approvato   risulta  che  non  ricorrono le condizioni che  determinano la situazione strutturalmente deficitaria;

 

RITENUTO che la determinazione di altra aliquota diversa dal cinque per mille aumenterebbe la pressione fiscale o pregiudicherebbe l'equilibrio economico-finanziario del bilancio;

 

CONSIDERATO  che  la  fissazione dell'aliquota dell'I.C.I. nella misura del  cinque  per  mille  e`  motivata  dalle  esigenze di equilibrio del bilancio di previsione 2005;

 

RITENUTO che rientrano nella competenza della Giunta comunale la determinazione delle aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

 

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005);

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei settori ai sensi dall'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

 

CON VOTI unanimi favorevoli e palesi;

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1.      Di  fissare, nella misura del cinque per mille, l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005, istituita  con  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, su  tutti  gli  immobili  del  territorio comunale;

 

2.      di  fissare in € 103,29 la detrazione d'imposta per la prima casa, con le sue pertinenze che siano destinate a servizi della casa di abitazione in modo durevole;

 

3.      Di  inviare  copia  della presente deliberazione alle Poste Italiane S.P.A. preposto alla riscossione dei tributi comunali per conto dell'Ente;

 

4.      Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione  dell'esercizio  2005,  in conformità di quanto dispone l'art.172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

   

5.      Di trasmettere, altresì, in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.