ALIQUOTA I.C.I.
Per l'anno 2008, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo 30/12/2002, n.504, come sostituito dall'art.3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, relativamente all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), si confermano le seguenti aliquote:
6 per mille per le abitazioni principali;
7 per mille per tutti gli altri fabbricati;
6 per mille per le aree fabbricabili.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'imposta sarà ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, con le modalità e i criteri di legge.