confermare nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili - ICI da applicare su tutti i fabbricati ed aree ricadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta;
2) In relazione al disposto dell'art. 1 del D.Leg.vo n. 93 del 2008:
- è esclusa l'imposta comunale sugli immobili, l'unità immoblliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze;
- per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data del 29.05.2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali contnua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato D.Leg.vo n. 504/1992 e cioè € 103.29;
- L'esenzione si applica anche:
- a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimoniio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso Comune;
- alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;