LA GIUNTA COMUNALE
Visto il titolo I, capo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 7 del 28.06.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l’altro, nell’esercizio della potestà regolamentare dei Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili disposta dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, si individuavano nei proprietari, usufruttuari o titolari di altro diritto reale di godimento di fabbricati adibiti - alla data del 31 ottobre 2002 - ad abitazione principale, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale causata dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, i soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;
Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 62 del 04.03.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si confermavano per l’anno 2004 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.:
Ø 5,2 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale ed annesse pertinenze;
Ø 6,5 per mille per altre tipologie di immobili;
Ø ulteriore detrazione di € 103,29 da rapportare al periodo dell’anno per il quale si protrae l’inagibilità causata dal sisma del 31.10.2002 dell’abitazione principale, da usufruirsi in alternativa alla riduzione del 50% dell’imposta, disposta dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92, da riconoscersi, previa richiesta scritta, ai soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale individuati al punto 2 della suddetta deliberazione consiliare n. 7/2003;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni con la legge 1° marzo 2005, n. 26 che differisce al 31 marzo 2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005;
Ravvisata la necessità, ai fini del pareggio finanziario di cui all’art. 162, comma 6, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, di mantenere inalterato il gettito I.C.I., confermando per l’anno 2005 le aliquote e detrazioni I.C.I. determinate per l’anno 2004;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del servizio Ragioneria-Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1. di determinare per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
Ø 5,2 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale ed annesse pertinenze;
Ø 6,5 per mille per le altre tipologie di immobili;
2. di riconoscere per l’anno 2005, previa richiesta scritta, ai soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale individuati al punto 2 della deliberazione consiliare n. 7 del 28.06.2003, esecutiva ai sensi di legge, meglio specificati in premessa, un’ulteriore detrazione di € 103,29 da rapportare al periodo dell’anno per il quale si protrae l’inagibilità dell’abitazione principale causata dal sisma del 31.10.2002, da usufruirsi in alternativa alla riduzione del 50% dell’imposta, disposta dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale;
4. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;
5. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione, con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.