Il Vice-Sindaco-Presidente sottopone all'approvazione della Giunta comunale la determinazione dell'aliquota dell'I.C.I. Per l'anno 2005 e la detrazione d'imposta per la prima casa.
A tal riguardo fa presente che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n°159 del 6 giugno 2002, è stato adottato il regolamento recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'art. 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n°448.
Pertanto le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, situate nei comuni indicati dell'allegato A, sono rideterminate per effetto delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale.
Tale rideterminazione, per il Comune di Civitacampomarano, provoca una riduzione del 40% delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari che producono effetti, ai fini dell'I.C.I., con decorrenza dal 1° gennaio 2003.
Pertanto, considerando anche la difficile situazione finanziaria del Comune e per non provocare possibili squilibri di bilancio, propone di confermare l'aliquota I.C.I. Per l'anno 2005 nella misura del 6,5 per mille e di confermare la detrazione d'imposta per la prima casa in € 103,29. Tale modifiche comporteranno un semplice, seppur parziale, riallineamento con il gettito consolidato sino al 2002, non trattandosi, invero, di un aggravio della pressione fiscale.
LA GIUNTA COMUNALE
SENTITO quanto esposto dal Vice-Sindaco;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2004, con il quale il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2005 delle autonomie locali è differito al 28 febbraio 2005;
VISTO l’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n°448, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2002), che sostituisce l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, prevede che “”Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n°360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.””;
-che con il Titolo I, Capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni e variazioni, e` stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
-che l'art.3, commi 53 e 55,della legge 662/1996 ha modificato gli articoli 6 e 8 della legge istitutiva dell'I.C.I. (decreto legislativo n.504/92) riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell'aliquota da parte dei comuni e le riduzioni e detrazioni dell'imposta;
-che le innovazioni di maggior interesse contenute in questo provvedimento sono:
1.Determinazione dell'aliquota, confermando il termine del 31 ottobre di ciascun anno entro cui i comuni possono deliberare le aliquote per l'anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
2.Diversificazione aliquote. La possibilità per i comuni di diversificare le aliquote con riferimento all'attività svolta dal soggetto obbligato. La facoltà di diversificare interessa gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case), gli alloggi non locati, gli immobili diversi dalle abitazioni quali, ad esempio, quelli destinati ad attività industriali o commerciali, gli immobili posseduti da enti senza fine di lucro. E` stata confermata, infine, l'aliquota agevolata, già prevista dall'articolo 4, comma 1, del D.L. n.437/96 convertito con modifiche nella legge n.556/96, per gli immobili locati a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale;
3) Riduzioni e detrazioni dell'imposta:
a)Riduzione del 50% dell'imposta dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, accertati dall'ufficio tecnico;
b)L'imposta dovuta per l'unita` immobiliare adibita ad abitazione principale può essere ridotta fino al 50%;
c)dall'imposta dovuta per l'unita` immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare (€ 103,29);
d)il predetto importo di (€ 103,29) può essere elevato a (€ 258,23);
DATO ATTO che l'I.C.I. accertata per l'anno 2003 e` di € 21.828,83;
- che il gettito I.C.I. per l'anno 2004 in corso di accertamento è di € 28.200,00 circa;
VISTO l'art.54 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il quale prescrive che le province ed i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
RAVVISATA la necessita` di attivare tutte le possibilità di entrate per l'Ente, al fine di assicurare, unitamente a tutte le previsioni riportate in bilancio 2004, oggetto di apposito provvedimento della Giunta comunale, l'equilibrio della gestione e la copertura finanziaria delle spese previste;
RITENUTO di poter quantificare in € 28.200,00, applicando l'aliquota del 6,5 per mille, il fabbisogno del capitolo del bilancio di previsione 2005 relativo all'I.C.I., ed il presunto gettito di detta imposta per lo stesso anno 2005;
RITENUTO, altresì, in relazione alla necessita` di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza:
-di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;
-di assicurare l'equilibrio economico e finanziario del bilancio 2005;
-di dover applicare, in questo Comune, la detta imposta nella misura del 6,5 per mille;
DATO ATTO che questo Ente per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;
RITENUTO che la determinazione di altra aliquota diversa dal 6,5 per mille aumenterebbe la pressione fiscale o pregiudicherebbe l'equilibrio economico-finanziario del bilancio;
CONSIDERATO che la fissazione dell'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6,5 per mille e` motivata dalle esigenze di equilibrio del bilancio di previsione 2005;
RITENUTO che rientrano nella competenza della Giunta comunale la determinazione delle aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n°311 (finanziaria 2005);
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dall'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge;
D E L I B E R A
qDi dare atto che la narrativa si intende integralmente riportata nel dispositivo;
qDi fissare, nella misura del 6,5 (sei virgola cinque) per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, su tutti gli immobili del territorio comunale;
qDi fissare in € 103,29 la detrazione d'imposta per la prima casa, con le sue pertinenze che siano destinate a servizi della casa di abitazione in modo durevole;
qDi pubblicare la stessa sul sito INTERNET ANCI-CNC e su quello del Comune:WWW.COMUNE.CIVITACAMPOMARANO.CB.IT;
qDi allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2005, in conformità di quanto dispone l'art.172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
qDi trasmettere, altresì, in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.