Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 29.12.2004
 
 
Visto il titolo I° capo I° del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili;
Visti i commi da 48 a 59 dell’art. 3 della legge n. 662 del 1996 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – con i quali vengono sostituiti integralmente gli art. 6 e 8 del D.L.gs 504/92 (commi 53 e 55) e vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’ICI per quanto concerne, in particolare, l’articolazione della tariffa, nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta, demandando ai Comuni stessi la facoltà di deliberare in merito;
Visto l’art. 58 del D.L.gs. 15 dicembre 1997, n. 446, che modifica ulteriormente la disciplina dell’imposta in questione;
Visto il regolamento comunale all’uopo adottato con propria deliberazione n. 77 del 30.12.1998 e modificato con DCC n. 52 del 17.12.2003;
Viste le altre disposizioni intervenute successivamente in materia;
Valutati gli effetti derivanti in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
Rilevato che dal combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete a questo Organo l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini della formazione dello schema del bilancio preventivo;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 2000 dal responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi e palesi:
 
D  E  L   I  B  E  R  A
 
1)   di fissare con effetto dal 1° gennaio 2005, nella stessa misura dell’anno precedente, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 504/92 nelle misure di seguito riportate:
6 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale;
6 per mille per le aree fabbricabili;
6,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad uso diverso da abitazione principale;
 
2)  di non apportare alcuna modifica alla detrazione di Euro 103,29 stabilita per l’abitazione principale dall’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92 sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge n. 662/96;
 
3)  di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come sopra determinate e per il recupero dell’evasione sulle aree fabbricabili, sarà analogo all’ultimo gettito annuale realizzato;
 
4)  di demandare al responsabile del secondo settore la diffusione e la pubblicazione della presente deliberazione.
 
5)  Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese, ad esito unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.