Regolamento Comunale per l’applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 16-03-1999

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di SALCITO, nel ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12- 1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art.2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

-         fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

-         area fabbricabile: l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all’allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a)     la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall’iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall’art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

b)     il lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 55 % del reddito complessivo imponibile IRPEF l’anno precedente;

-         terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso il comune determina per zone omogenee valori venali riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base un valore non inferiore a quello predeterminato.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 25.

I valori venali vengono determinati tenuto conto delle destinazioni urbanistiche previste dalla suddivisione territorio comunale in aree omogenee.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta

Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.

 

TITOLO Il

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

 

Art. 5

Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino secondo grado)(3);

(3) I gradi di parentela proposti sono quelli previsti agli effetti delle imposte sui redditi per il caso di eventuale maggiorazione del reddito di fabbricati per case tenute a disposizione. Per questa tipologia di abitazione il Comune può riconoscere l’aliquota ridotta, o anche la detrazione d’imposta

f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata(4)

(4) Facoltà prevista dall’art. 3, comma 56, della L. 23-12-1996, n. 662

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

-         aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), e) ed f), se deliberata dal comune ai sensi dell’art. 4 del DL. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto d);

-         detrazione d’imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), e) ed f); l’ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l’importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all’art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell’imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.

Art. 6

Pertinenze delle abitazioni principali

Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sì applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°. grado.

Art. 7

Aree divenute inedificabili

Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall’anno d’imposta corrispondente all’entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell’interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione apportate allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 8

Riduzioni d’imposta

L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) e d), della L. 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a)     strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b)     strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c)      edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d)     edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

 

L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a)     mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

b)     da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l’Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.

Art. 9

Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall’art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l’esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L’esenzione prevista al punto i) dell’art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.

 

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

 

Art. 10

Denunce e comunicazioni

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata vigore del presente regolamento, la soppressione dell’obbligo di presentazione di denuncia di variazione.

Il contribuente è obbligato a comunicare al comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata, entro il primo semestre dell’anno successivo.

La comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell’immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal comune. L’omissione della comunicazione è punita con sanzione di Euro 103.29 per ciascuna unità immobiliare.

Art. 11

Versamenti

L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta, purché il versamento corrisponda all’intera proprietà dell’immobile condiviso.

I versamenti d’imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante dc postale intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario.

Art. 12

Differimento dei termini per i versamenti

Ai sensi deIl’art, 59, 1 comma, lett. o) del D. L 446/97, il Sindaco può stabilire con proprio provvedimento motivato, il differimento per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da:

a)     gravi calamità naturali;

b)     particolari situazioni di disagio economico, attestate dal servizio sociale.

Art. 13

Accertamenti

Per le annualità d’imposta 1999 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.

L’avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

Art. 14

Accertamento con adesione

E’ introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218, per l’imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente.

Competente alle definizione dell’accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504.

L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.

Art. 15

Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione

Il responsabile dell’ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a)     gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;

b)     il giorno, l’ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l’accertamento con adesione.

Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell’atto di accertamento.

Il contribuente, ricevuta la notifica dell’atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

La presentazione dell’istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L’impugnazione dell’atto da parte del soggetto che abbia richiesto l’accertamento con adesione comporta rinuncia all’istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l’invito a comparire.

All’atto del perfezionamento delle definizione l’atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 16

Procedura per l’accertamento con adesione

L’ accertamento con adesione del contribuente di cui precedenti articoli 14 e 15 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti:

La definizione dell’accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definitivo vincola l’ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni o del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 17

Atto dl accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

La sanzione dovuta, da ricalcolare sull’ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto.

Art. 18

Adempimentl successivi

1)     Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui al precedente articolo 17 con le modalità di cui ai precedenti articoli 11 e 12.

2)     Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero otto rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione.

3)     In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l’ammontare dell’imposta concordata, il contribuente:

a)     perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b)     dovrà corrispondere gli interessi nella misura del saggio legale per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

4)     Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all’art. 12 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504.

5)     L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di € 5.164,57, chiede adeguata garanzia Fidejussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 19

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 18, comma 1 ovvero con il versamento rateale dì cui al successivo comma 2 o, infine, con l’avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 4 d stesso articolo 18.

 

 

Art. 20

Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell’evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale:

a)     il funzionario responsabile I.C.I., in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di al precedente articolo 10), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini I.C.I., nel corso dell’anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l’ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato “Avviso di accertamento per omesso versamento I.C.I” con l’indicazione dell’ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;

b)     sull’ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l’avviso indicato nella precedente lettera a);

c)      alle sanzioni amministrative di cui all’art. 10 e alla precedente lett. b) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, deI decreto legislativo n. 472/1997 ne quella prevista dall’art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall’art. 14

            del decreto legislativo n. 473/1997;

d)     l’avviso di cui alla precedente lettera a) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena d decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.

Le disposizione di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l’anno di imposta 1999 e successivi.

Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 21

Rimborsi

Ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune so attivo del tributo.

La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.

Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, procede a11 della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 22

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti le nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta.

L’ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

-         Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d’impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell’intera imposta versata.

-         Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d’impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 5, comma 5, deI D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell’art. 5, comma 7, dello stesso Diga. n. 504/1992.

Il rimborso compete per l’anno precedente la dichiarazione di inedificabilità.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

a)     non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell’art. 31, comma 10, della 1e 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)     non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, ne azioni, ricorsi o quant’altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabiltà sulle aree interessate;

c)      che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 23

Contenzioso

Contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione deiratto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il l gennaio 1999.

Art. 26

Norme transitorie

A seguito della soppressione, con il precedente art. 10, dell’obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della so passiva, di cui al medesimo art. 10, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell’anno, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

 

 

COMUNE DI SALCITO

Provincia di Campobasso

Deliberazione n. 1 2 del 06-03-2002

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili — Valutazione delle aree fabbricabili — art. 3 deI regolamento comunale sull’applicazione dell’I.C.I. n. 4/99

 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 3 del regolamento comunale n. 4/99 per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, il quale, al fine di evitare il contenzioso in presenza di denuncia fiscale delle aree fabbRIcabili, prevede la possibilità per l’amministrazione di predeterminare il valore commerciale delle aree predette distintamente per ogni zona edificabile;

Visto il Programma di Fabbricazione vigente e ritenuto di stabilire i valori commerciali seguenti con l’intesa che i contribuenti che li faranno propri in sede di denuncia non saranno assoggettai ad

accertamento d’ufficio:

• € 8,00 al mq. per la zona “A” — Centro storico;

• € 10,00 al mq. per la zona” Bl “— Completamento urbano speciale;

• € 26,00 aI mq. per la zona” B2 “— Completamento urbano;

• € 10,00 al mq. per la zona” C “— Espansione residenziale;

• € 8,00 al mq. per la zona” D “— Artigianale/Commerciale/Piccola industria;

• € 5,00 al mq. per la zona” Dl” — Industriale;

Considerata che alla quantificazione dei predetti prezzi s’è pervenuti attraverso l’ispezione di alcuni atti di compravendita ed in particolare sulla carenza di specificative transazioni nel mercato delle aree fabbricabili;

Visto il parere espresso dal Segretario Comunale- Responsabile unico dei servizi comunali, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime resa nei modi di legge;

DELIBERA

Di quantificare nelle misure seguenti i corrispettivi di vendita delle aree fabbricabili di Salcito per la

premessa narrativa:

• € 8,00 al mq. per la zona “A “— Centro storico;

• € 10,00 al mq. per la zona” Bl “— Completamento urbano speciale;

• € 26,00 al mq. per la zona” B2 “— Completamento urbano;

• € 10,00 al mq. per la zona” C “— Espansione residenziale;

• € 8,00 al mq. per la zona” D “— Artigianale/Commerciale/Piccola industria;

• € 5,00 aI mq. per la zona” Dl “— Industriale;

Di stabilire che i presenti valori saranno tenuti presenti anche negli accertamenti d’ufficio, già notificati, consentendo al responsabile dell’Ufficio Tributi di pervenire ad un concordato con i contribuenti sulla base della presente delibera;

Di trasmettere il presente atto alla Cooperativa, incaricata della predisposizione degli accertamenti d’ufficio, per l’osservanza;

Di rendere la presente deliberazione, previa unanime separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000.