(Provincia di TERAMO)
Estratto della deliberazione della Giunta Comunale n. 397 del 22.12.2005 adottata dal Comune di Castellalto (provincia di Teramo) in materia di aliquota ICI per l’anno di imposta 2007
D E L I B E R A
Di determinare , per l’anno 2007, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
1. ALIQUOTA del 6 per mille per tutte le unità immobiliari, adibiti ad abitazione principale con una DETRAZIONE d’imposta pari a € 114,00 (a seguito arrotondamento finanziaria 2007);
2. ALIQUOTA del 6 per mille per tutti gli altri immobili, le relative pertinenze e le aree edificabili oggetto di imposta, indipendentemente dall’ uso cui sono destinati;
3. ALIQUOTA del 1 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico od architettonico localizzati nei centri storici disponendo, comunque, che la suddetta aliquota agevolata sia applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori;
4. di stabilire, altresì, che i soggetti passivi qui di seguito elencati, versando in situazione di particolare disagio economico-sociale, potranno applicare, per l’unità immobiliare adibite ad abitazione principale, oltre all’aliquota del 6 per mille, una maggiore DETRAZIONE pari a € 180,00:
a) soggetto passivo solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da massimo due persone, entrambe sessantacinquenni, con reddito annuo imponibile, ai fini IRPEF, percepito nel corso dell’anno 2006 non superiore ad € 7.411,88 in quanto solo, ovvero ad € 11.115,70 in caso di appartenenza al nucleo familiare di cui sopra (l’assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito imponibile complesso);
b) soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove sono presenti, allo 01/01/2007, uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all’art. 3 Legge Quadro n. 104 del 05 febbraio 1992 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla Commissione istituita dalla L.104/92, art. 4, con grado di invalidità pari al 100% purchè non ospitati, nel corso dell’anno 2006, in modo continuativo, in strutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF del soggetto passivo e dei familiari costituenti l’intero nucleo familiare, percepito nel corso dell’anno 2006, non sia superiore ai limiti qui di seguito indicati:
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO |
LIMITE REDDITO ANNUO € |
1 PERSONA |
7.411.88 |
2 PERSONE |
11.115,69 |
3 PERSONE |
13.588,27 |
4 PERSONE |
16.059,28 |
Oltre 4 addizionare € 1.235,51 per ogni componente il nucleo familiare |
5. di confermare l’ammissione dei soggetti passivi di cui al precedente punto 4) al godimento del beneficio in questione solo qualora ricorrono le seguenti condizioni:
· i contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione non devono possedere, a titolo di proprietà od altro diritto reale determinante l’insorgenza della soggettività passiva, altri immobili oltre l’abitazione principale di cui sopra con eventuale relativa pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto;
· l’abitazione principale deve essere classificata unicamente nelle seguenti categorie catastali: A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6.
6. di stabilire che per le agevolazioni di cui al precedente punto 4), i contribuenti dovranno presentare apposita domanda e documentazione, indirizzata al competente Ufficio ICI, reperibile presso il citato Ufficio, prima dell’applicazione delle agevolazioni, e comunque entro il termine essenziale del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’imposta, pena la perdita delle agevolazioni stesse;
7. disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale, Viale Europa n. 242- ROMA, ai fini della pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 446/1997.
8. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.