IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 in data 20.10.1998, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 20 marzo 2008 è stato prorogato al 31 maggio 2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008;

 

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2008 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di aumentare il gettito dell’ICI;

 

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:

- l’aumento fisiologico del gettito dovuto ai nuovi insediamenti edilizi;

- l’incidenza sul gettito ordinario del recupero dell’evasione per le annualità d’imposta;

 

Ritenuto di provvedere in merito, confermando per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                              4,60 ‰

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                6,50 ‰

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                        € 103,29

ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA                                                    € 130,00

per le abitazioni principali dei nuclei familiari che hanno nel proprio interno portatori di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3 o che hanno un reddito ISEE  inferiore ai 10 mila Euro.

 

 

Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Con voti

 

DELIBERA

 

1.      di determinare, per l’anno 2008, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                              4,60 ‰

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                6,50 ‰

 

2.      di determinare, per l’anno 2008, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                        € 103,29

ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA                                                    € 130,00

per le abitazioni principali dei nuclei familiari che hanno nel proprio interno portatori di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3 o che hanno un reddito ISEE  inferiore ai 10 mila Euro.

 

3.       di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

4.       rendere il presente provvedimento immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134- 4^ comma- del D.Lgs. n. 267/00.