ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 6 del 20.03.2009
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2009.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'"Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)";
VISTO l'art. 3, commi da 48 a 59, della L. 23.12.1996, n. 662;
VISTO l'art. 58, commi 2,3,4, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l'art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO l'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
VISTO l'art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
VISTO il D.L. 27 maggio 2008, n. 93;
DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell'art. 3, della legge 23.12.1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d'imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che testualmente recita: " 8. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, é stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.";
VISTO il decreto 19.12.2008, con il quale il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locali, ha disposto il rinvio al 31 marzo 2009 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 07.09.1998;
VISTO il «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I.» da ultimo approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 31.03.2008;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell’I.C.I.;
VISTO in particolare l’art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, innanzi citato, come modificato dal comma 156 dell’art. 1 della legge 23.12.2006, n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007), il quale dispone che “l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita dal Consiglio Comunale”;
ACCERTATA, pertanto, la propria competenza a deliberare in materia di determinazione di aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2008, ad oggetto "Imposta comunale sugli immobili - determinazione delle aliquote e delle riduzioni o detrazioni d'imposta per l'anno 2008", con la quale:
A) sono state determinate le aliquote ICI, per l'anno 2008, nella misura seguente:
- 7 per mille, aliquota ordinaria;
- 6 per mille, per gli immobili adibiti ad "abitazione principale";
B) è stata confermata l’agevolazione introdotta nel 2006 in favore dei cittadini residenti, mantenendo in € 150,00 la misura della detrazione d'imposta per gli immobili adibiti ad "abitazione principale";
VISTO il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2008, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126, in particolare l’art. 1 “Esenzione ICI prima casa”, il quale dispone:
A. ai commi 1 – 2 – 3 l’esclusione dall’I.C.I. degli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, come testualmente riportato:
“1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.”
B. al comma 7 la sospensione del potere di aumentare i tributi, le addizionali, le aliquote o maggiorazioni attribuiti dallo Stato, che testualmente recita:
“7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato” … omesso … “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie”;
RITENUTO pertanto di dover determinare le aliquote e detrazioni d’imposta per l’esercizio 2009 nella stessa misura del 2008;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, espresso sulla relativa proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
CON VOTI | |
FAVOREVOLI |
N. |
CONTRARI |
N. |
ASTENUTI |
N. |
D E L I B E R A
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione anche al fine di cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241;
2) di confermare l’aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2009, nella misura seguente:
- 7 per mille aliquota ordinaria;
- 6 per mille, per gli immobili adibiti ad "abitazione principale", per le fattispecie non rientranti tra le disposizioni di esclusione introdotte dal D.L. 27.05.2008 n. 93, in particolare per le abitazioni principali relative alle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
3) di confermare per l'anno 2009, la misura della detrazione d'imposta per gli immobili adibiti ad "abitazione principale" in € 150,00, per le fattispecie non rientranti tra le disposizioni di esclusione introdotte dal D.L. 27.05.2008 n. 93, in particolare per le abitazioni principali relative alle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
4) di dare atto che l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126, ha disposto, ai commi 1, 2 e 3, l’esclusione dall’I.C.I. degli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, come di seguito riportato:
“1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.”
5) di dare atto che il presente provvedimento costituisce proposta per la elaborazione degli schemi di bilancio 2009, bilancio pluriennale 2009-2011 e relativa relazione previsionale e programmatica.
Con separata votazione e con voti Favorevoli n. …, Contrari n. …, Astenuti n. …, espressa per alzata di mano, stante l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.