COMUNE DI ARSITA - provincia di Teramo
ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 3 del 09.03.2007
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'"Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)";
VISTO l'art. 3, commi da 48 a 59, della L. 23.12.1996, n. 662;
VISTO l'art. 58, commi 2,3,4, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l'art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO l'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
VISTO l'art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell'art. 3, della legge 23.12.1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d'imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che testualmente recita: " 8. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, é stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.";
VISTO il provvedimento del 30.11.2006, con il quale il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locali, ha
disposto il rinvio al 31 marzo 2007 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 07.09.1998;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell’I.C.I.;
VISTO in particolare l’art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, innanzi citato, come modificato dal comma 156 dell’art. 1 della legge 23.12.2006, n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007), il quale dispone che “l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita dal Consiglio Comunale”;
ACCERTATA, pertanto, la propria competenza a deliberare in materia di determinazione di aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 10 dell’ 8.03.2006, ad oggetto "Imposta comunale sugli immobili - determinazione delle aliquote e delle riduzioni o detrazioni d'imposta per l'anno 2006", con la quale:
A) sono state determinate le aliquote ICI, per l'anno 2006, nella misura seguente:
- 6,5 per mille, aliquota ordinaria;
- 6 per mille, per gli immobili adibiti ad "abitazione principale";
B) è stata istituita una agevolazione in favore dei cittadini residenti proprietari di immobili adibiti ad “abitazione principale” attraverso un aumento della detrazione d’imposta per gli immobili adibiti ad “abitazione principale”, nella misura seguente:
- € 150,00, detrazione d'imposta per gli immobili adibiti ad "abitazione principale";
VISTO l'art. 220 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Legge Finanziaria Regione Abruzzo per l'anno 2004), con il quale la Regione Abruzzo, concede un contributo finalizzato a compensare il Comune per la riduzione del gettito dell'imposta derivante dalla istituzione di agevolazioni ICI in favore di residenti;
VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47 (Legge Finanziaria Regione Abruzzo per l'anno 2007), con il quale viene rifinanziato l' art. 220 della citata L.R. 26 aprile 2004, n. 15;
RITENUTO opportuno, al fine contrastare il fenomeno dello spopolamento del territorio montano di Arsita, confermare per l’anno 2007, l’agevolazione finanziaria introdotta nell’anno 2006 in favore dei cittadini residenti nel territorio di Arsita,;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, espresso sulla relativa proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
Alle 20.05 entra Modesti, per cui: presenti 12 assenti 1
Uditi i seguenti interventi:
TROSINI: dichiara che durante l’attuale legislatura, ogni anno si prevedono piccoli aumenti e chiede cosa abbia spinto l’Amministrazione ad aumentare di nuovo;
RIDOLFI: risponde dicendo che l’azione è di principio e non ci sono motivi particolari in quanto è giusto che chi possiede qualcosa in più, paghi di più;
TROSINI: rileva come siano sempre i contribuenti a dover sostenere gli oneri del bilancio comunale.
CON VOTI PRESENTI N. 12 VOTANTI N. 9 | |
FAVOREVOLI |
N. 9 |
CONTRARI |
N. 0 |
ASTENUTI |
N. 3 (Modesti, Trosini e Fioravante) |
D E L I B E R A
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione anche al fine di cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241;
2) di determinare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2007, nella misura seguente:
- 7 per mille aliquota ordinaria;
- 6 per mille per gli immobili adibiti ad "abitazione principale";
3) di confermare per l’anno 2007 l’agevolazione introdotta nel 2006 in favore dei cittadini residenti proprietari di immobili adibiti ad "abitazione principale";
4) di confermare per l'anno 2007, la misura della detrazione d'imposta per gli immobili adibiti ad "abitazione principale", in € 150,00;
5) di dare atto che il presente provvedimento costituisce proposta per la elaborazione degli schemi di bilancio 2007, bilancio pluriennale 2007-2009 e relativa relazione previsionale e programmatica.
Con separata votazione e con voti Favorevoli n. 9, Contrari n. 0, Astenuti n. 3 (Modesti, Trosini e Fioravante), espressa per alzata di mano, stante l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.