COMUNE DI ARSITA - Provincia di Teramo - Aliquote ICI anno 2006 (Delibera G.C. n° 10 del 08.03.2006)
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'"Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)";
VISTO l'art. 3, commi da 48 a 59, della L. 23.12.1996, n. 662;
VISTO l'art. 58, commi 2,3,4, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l'art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO l'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
VISTO l'art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell'art. 3, della legge 23.12.1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d'imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;
VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che testualmente recita: " 8. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, é stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.";
VISTO il comma 155, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è prorogato al 31 marzo 2006;
VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 07.09.1998;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 11 del 01.03.2005, ad oggetto "Imposta comunale sugli immobili - determinazione delle aliquote e delle riduzioni o detrazioni d'imposta per l'anno 2005", con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni ICI, per l'anno 2005, nella misura seguente:
- 6,5 per mille, aliquota ordinaria;
- 6 per mille, per gli immobili adibiti ad "abitazione principale";
- Euro 103,29, detrazione d'imposta per gli immobili adibiti ad "abitazione principale";
VISTO l'art. 220 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Legge Finanziaria Regione Abruzzo per l'anno 2004), con il quale la Regione Abruzzo, concede un contributo finalizzato a compensare il Comune per la riduzione del gettito dell'imposta derivante dalla istituzione di agevolazioni ICI in favore di residenti;
VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Legge Finanziaria Regione Abruzzo per l'anno 2006), con il quale viene rifinanziato l' art. 220 della citata L.R. 26 aprile 2004, n. 15;
RITENUTO opportuno, al fine contrastare il fenomeno dello spopolamento del territorio montano di Arsita, istituire una agevolazione finanziaria in favore dei cittadini residenti nel territorio di Arsita;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, espresso sulla relativa proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione anche al fine di cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241;
2) di confermare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2006, nella misura seguente:
- 6,5 per mille aliquota ordinaria;
- 6 per mille per gli immobili adibiti ad "abitazione principale";
3) di istituire una agevolazione in favore dei cittadini residenti proprietari di immobili adibiti ad "abitazione principale", attraverso un aumento della detrazione d'imposta per gli immobili adibiti ad "abitazione principale";
4) di determinare per l'anno 2006, la misura della detrazione d'imposta per gli immobili adibiti ad "abitazione principale", in euro 150,00;
5) di dare atto che il presente provvedimento costituisce proposta per la elaborazione degli schemi di bilancio 2006, bilancio pluriennale 2006-2008 e relativa relazione previsionale e programmatica da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.