D E L I B E R A

 

DI STABILIRE  nella misura del 6,0 (sei)  per mille l’aliquota ordinaria per l’applicazione dell’ICI in questo Comune con effetto dal 1.1.2007;

 

DI STABILIRE  l‘aliquota ridotta del 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune , per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale  e relative pertinenze;

 

DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale con l’applicazione dell’aliquota ridotta:

1.      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2.      l’unità immobiliare concessa in uso da persone fisiche a parenti in linea retta entro il secondo grado a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale;

con l’applicazione delle predette agevolazioni  dall’anno di presentazione di apposita comunicazione scritta  all’Ente;

DI STABILIRE per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze la detrazione prevista dall’art.8 comma 2 del D.Lgs. n.504/92 nella misura di Euro 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DI STABILIRE l’inapplicabilità della detrazione di cui all’art. 8 c.2 del D.Lgs. n.504/92 alle unità immobiliari concesse in uso da persone fisiche a parenti in linea retta entro il secondo grado  utilizzate  come abitazioni principali;

DI APPLICARE l’aliquota ridotta agli immobili qualificabili come pertinenze dell’abitazione principale ai sensi dell’art.817 del codice civile, anche se distintamente iscritti in catasto semprechè siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione;