Delibera di Consiglio Comunale nr. 32 del 26 aprile 2007
..... omissis
Il Consiglio Comunale
.....omissis
delibera
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di modificare il Regolamento per la disciplina dell’imposta Comunale sugli Immobili come segue:
- Articolo 9 “Unità immobiliare adibita ad abitazione principale”
il comma 2 viene così sostituito:
“L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica”.
- Articolo 16 “Versamenti”
Il primo capoverso del comma 3 viene sostituito come segue:
“I soggetti indicati nel comma precedente devono eseguire il versamento dell’imposta complessivamente dovuta in due rate, delle quali la prima in acconto entro il 16 giugno e la seconda a saldo entro il 16 dicembre”.
Al comma 8 viene aggiunta la seguente frase:
L’imposta comunale sugli immobili può essere versate anche tramite Mod.F24”.
- Articolo 18 “Sanzioni amministrative”
Il testo dell’articolo viene così sostituito:
“Per l’attività accertativa e per l’irrogazione delle sanzioni vengono applicate le norme di cui ai decreti legislativi nn.471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 27/12/2006 n.296”.
- Articolo 20 ”Riscossione coattiva”
Il testo dell’art.20 viene così sostituito:
“Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28/01/1988 n.43, e successive modificazioni.
Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.
- Articolo 21 “Rimborsi”
Il testo del comma 1 dell’art.21 viene così sostituito:
“Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”
- Articolo 9 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Viene aggiunto il comma 8, del seguente tenore:
“ 8. Con decorrenza 01/01/2007, viene riconosciuta l’aliquota agevolata del 4 per mille, per l’abitazione principale e per le sue pertinenze, ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 100%, e con i limiti di reddito di cui appresso in rapporto al numero dei componenti:
Numero componenti Limiti di redditi (anno 2006)
1 componente €. 7.747,00
2 componenti €. 12.395,00
3 componenti €. 16.010,00
4 componenti €. 19.109,00
5 componenti €. 22.725,00
6 componenti €. 25.823,00
più di 6 componenti + €. 1.550,00
Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
I contribuenti in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell’aliquota ridotta sono tenuti alla presentazione, entro il termine del 30 giugno (per l’anno 2007 entro il 30/06/2008), apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge n.15/1968, su modello predisposto dal Comune.
L’omessa presentazione di detta dichiarazione o la presentazione di comunicazioni contenenti informazioni infedeli che incidono sulla determinazione del tributo comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997.
Delibera di Consiglio Comunale nr. 34 del 26 aoprile 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
...omissis
- Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- Di confermare, per l’anno 2007, nella misura delle aliquote vigenti, come segue:
- aliquota abitazione principale al 5 x mille;
- aliquota altri fabbricati ed aree al 7 x mille;
- aliquota agevolata per soggetti di cui alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 32 del 26/04/2007, al 4 x mille;
(Con decorrenza 01.01.2007 viene riconosciuta l’aliquota agevolata del 4 x mille, per abitazione principale e per le pertinenze, ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 100% e con limiti di reddito, come da deliberazione, in rapporto al numero dei componenti);
- Di confermare la misura della detrazione per l’abitazione principale, in € 120,00;
- Di confermare, altresì, i benefici previsti dall’art. 9, commi 3 e 4 del Regolamento per la disciplina dell’ICI, come riportato in premessa (aliquota e detrazione come 'abitazione principale' concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che l'immobile venga utilizzato come abitazione principale [Residenza Demografica] La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal Cedente e dal Cessionario ai sensi della L. n. 15/1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione).