CITTA' DI TERAMO
Seduta in data :28/12/2006
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ALIQUOTE E DETRAZIONI 2007.
Atto n
721L A G I U N T A
D E L I B E R A
1.
Di ridurre l’aliquota al 4,6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi edei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale.
2.
Di confermare per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, oltre all’aliquotadel
4,6 per mille, una detrazione d’imposta pari ad Euro 144,61 .3.
Di ridurre l’aliquota al 4,6 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati in locazionesemplice dall’ATER in quanto trattasi di Ente senza scopo di lucro e finalizzato alla
costruzione di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate .
4.
Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con aliquota del 4,6 per mille,l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ,
a condizione che la stessa non risulti locata
5.
Di ridurre l’aliquota al 4,6 per mille, senza applicazione della detrazione, in favore deiproprietari persone fisiche che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a
solo titolo di abitazione principale,
inclusi gli immobili concessi in locazione a studentiuniversitari iscritti ad una Facoltà di Teramo
, sulla base degli accordi definiti, in sedelocale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative e tesi alla definizione di contratti tipo in materia di
locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dei commi 3 dell’art. 2 e comma 3
dell’art.5 della L. 431/ 98
6.
Confermare l’aliquota del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventivolti al recupero di unità immobiliari gia inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico od architettonico
localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche pertinenziali o all’utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta
aliquota agevolata sia applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori. In caso di
rinnovo dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori tale agevolazione può essere prorogata
parallelamente alle autorizzazioni urbanistiche.
7.
di stabilire l’aliquota dell’1 per mille in favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati dailavori del cosiddetto “Lotto 0”, a condizioni che vi sia una ordinanza di sgombero in vigore
conseguente ai predetti lavori. Tale agevolazione viene meno se l’immobile viene comunque
utilizzato.
8.
Confermare l’aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili, le relative pertinenze e learee edificabili oggetto di imposta, indipendentemente dall’uso cui sono destinati.
9.
Di confermare, altresì, che i soggetti passivi qui di seguito elencati, versando insituazioni di particolare disagio economico – sociale, potranno applicare, per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, oltre all’aliquota del
4,6 per mille, unamaggiore detrazione pari ad €
175,60 :a) Soggetto passivo solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da
massimo due persone, entrambe sessantacinquenni, con reddito annuo imponibile,
ai fini IRPEF, percepito nel corso del
2006 non superiore ad Euro 7.411,88 inquanto solo, ovvero ad
Euro 11.115274 in caso di appartenenza al nucleo familiaredi cui sopra ( l’assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del
reddito imponibile complessivo).
b) Soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare
anagrafico ove siano presenti, allo 01/01/2006, uno o più soggetti portatori di
handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all’art. 3
Legge Quadro n. 104 del 05 Febbraio 1992 ed in possesso della certificazione
rilasciata dalla Commissione istituita dalla L. 104 \ 92 art. 4, con grado di invalidità
pari al 100 %, purché non ospitati, nel corso dell’anno 2006, in modo continuativo,
in strutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai
fini IRPEF del soggetto passivo e dei familiari costituenti l’intero nucleo familiare,
percepito nel corso del 2006
, non sia superiore ai limiti qui di seguito indicati :COMPONENTI NUCLEO LIMITE REDDITO ANNUO
FAMILIARE ANAGRAFICO €
1 PERSONA ………………………………………………………………..
7.411,882 PERSONE ………………………………………………………………..
11.115,693 PERSONE ………………………………………………………………..
13.588,274 PERSONE ………………………………………………………………..
16.059.28OLTRE
4 PERSONE ADDIZIONARE € 1.235,51 PER OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIAREc) Soggetto passivo disoccupato al 1 gennaio 2007 che, già fruitore della Cassa
Integrazione Guadagni o della Indennità di Mobilità, ai sensi delle leggi vigenti, abbia
perduto tali provvidenze nel corso dell' anno 2006, con reddito complessivo annuo
imponibile ai fini IRPEF dell’intero nucleo familiare, percepito nel corso del
2006, nonsuperiore ad
Euro 13.588,27 .10.
Di confermare l’ammissione dei soggetti passivi di cui al precedente punto 9) algodimento del beneficio in questione solo qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
- I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione non devono possedere, a titolo di
proprietà od altro diritto reale determinante l’insorgenza della soggettività passiva, altri
immobili oltre l’abitazione principale di cui sopra con eventuale, relativa pertinenza anche
autonomamente iscritta in catasto .
- L’abitazione principale deve essere classificata unicamente nelle seguenti categorie
catastali : A\2 - A\3 – A\4 – A\5 –A\6 .
11.
Di stabilire che per le agevolazioni di cui ai precedenti punti 5, 6, 7 e 9, i contribuentidovranno presentare apposita domanda e documentazione, indicata dal competente Ufficio
I.C.I., reperibile presso il sito internet del Comune di Teramo e presso il citato Ufficio,
prima dell’applicazione delle agevolazioni,
e comunque entro il termine essenziale del31 dicembre
dell’anno cui si riferisce l’imposta, pena la perdita delle agevolazioni stesse.