D E L I B E R A
1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che l'art.1, commi 1 e 2, del D.L. n.93/2008 così come convertito dalla L. n.126/2008, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (case di lusso), A8 (ville) e A9 (palazzi storici);
3) di dare atto che la Risoluzione n.12/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, ha definitivamente chiarito che la predetta esenzione dall'imposta non è riconosciuta in relazione alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero e, pertanto, "si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione";
4) di dare atto che, anche ai sensi della predetta normativa, non risultano assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari di cui all'art.8 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), approvato con atto del C.C. n.89 del 30/12/2002;
5) di confermare le aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2010 nelle misure seguenti:
- 5,00 (cinquevirgolazerozero) per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dando atto che l'imposta medesima sarà applicata in conformità alla vigente disciplina di legge agli immobili appartenenti alle categorie catastali A1 (case di lusso), A8 (ville) e A9 (palazzi storici), ed agli immobili posseduti nel territorio comunale a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero, senza far uso delle facoltà concesse, ai Comuni, dall'art.3, commi 53 e seguenti, della L. n.662/1996, nonché dall'art.8 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con atto del C.C. n.89 del 30/12/2002,
- 6,50 (seivirgolacinquanta) per mille per tutti gli altri immobili;
6) di confermare in euro 103,29 (centotrevirgolaventinove) la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che così non si applica l'art.8 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con atto del C.C. n.89 del 30/12/2002, fermo restando che a norma dell'art.1, comma 4-bis, del D.L. 23/01/1993 n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/03/1993 n.75, alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, può esser riconosciuta la detrazione di base di cui all'art.8, comma 2, del D. Lgs. n.504/1992, a condizione che non risultino locate;