COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6
C O P I A
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero
69 Del 16-06-2011Oggetto: Conferma aliquote e detrazione Ici anno 2011 - Conferma valori aree
edificabili.
L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 00:15, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte presentate.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
CATARRA VALTER SINDACO P
DEL PAPA GIUSEPPE VICE SINDACO P
DI BONAVENTURA DIEGO ASSESSORE P
SACCOMANDI SANDRO ASSESSORE A
BUCCI EMILIO ASSESSORE A
DI GIANVITTORIO ANTONIO ASSESSORE P
CENSONI PIETRO ASSESSORE P
ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor CATARRA VALTER in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO Signor FABRI ANTONIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Immediatamente eseguibile Sì
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai
sensi del D.LGS 267/2000 :
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.
DELIBERA DI GIUNTA n. 69 del 16-06-2011 - pag. 2 - COMUNE DI NOTARESCO
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Titolo I, Capo I, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
In particolare: con deliberazione da adottare prima dell’approvazione del bilancio di previsione, i
consigli comunali determinano l’aliquota dell’imposta da un minimo del 4 per mille ad un massimo
del 7 per mille; l’aliquota può essere diversificata entro tale limite (art. 6, comma 1 e 2, D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, nel testo modificato dall’art. 1, comma 156, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Pertanto dall’anno 2007, la competenza a determinare l’aliquota Ici è attribuita al Consiglio e non
più alla Giunta.
Dall’anno 2007 non è più in vigore la norma che prevedeva, in mancanza di deliberazione,
l’applicazione dell’aliquota del 4 per mille, per cui, in caso di mancata approvazione entro i termini di
scadenza del bilancio, le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell’anno precedente
(art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Visto quanto si dispone relativamente alla determinazione delle tariffe, delle aliquote dei tributi e
del blocco dei tributi locali.
L’art. 77 bis, comma 30 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, espressamente prevede: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione
del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti di deliberare
aumenti dei tributi delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a
essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi
alla Tarsu”.
Resta, ugualmente, possibile incrementare i valori di riferimento dell’ICI per le aree edificabili.
Dato atto che l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno.
Visto l’art.169 della Legge Finanziaria 2007, n, 296/2006, espressamente riportato: gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Considerato che il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2011 è
prorogato al 30 giugno 2011 (Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2011).
Posto che l’art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito dalla Legge n. 126 del
24.07.2008 ha previsto che “a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi
2 e 3, del D.Lgs n. 504 del 1992.
DELIBERA DI GIUNTA n. 69 del 16-06-2011 - pag. 3 - COMUNE DI NOTARESCO
Considerato che il comma 4 del Dl. 93/2008 stabilisce che “la minore imposta che deriva
dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal
comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Posto che il 30 aprile 2009, l’Ufficio tributi ha certificato che per l'anno 2008, sulla base delle
aliquote e delle detrazioni vigenti al 29 maggio 2008, il mancato gettito derivante dall'esenzione
dall'imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è pari ad euro
174.887,43.
Atteso che la suddetta certificazione relativa al minor gettito, pur a fronte dell’attività di
ricostruzione analitica effettuata dall’ Ufficio Tributi in relazione all’imposta dovuta da ogni unità
immobiliare esentata ai sensi del D.L. 93/2008, che trova riscontro negli atti depositati presso
l’Ufficio Tributi, costituisce necessariamente una indicazione provvisoria, come espressamente
esposto con nota inviata al Ministero dell’Interno ed al Ministero dell’Economia e Finanze prot.n.
3780 del 29 aprile 2009 affinché, l’eventuale non corrispondenza del dato relativo al minor gettito
I.C.I. certificato con quello che potrà essere definitivamente accertato in futuro, non potrà determinare
nel modo più assoluto alcuna responsabilità contabile dei soggetti firmatari di tale certificazione, ove
le eventuali difformità siano imputabili a dati di cui il Comune non risultava in possesso o poteva non
avere ancora controllato al momento della predisposizione di tale certificazione.
Visto che per l’anno 2010 il Ministero non ha richiesto alcuna certificazione al riguardo del minor
gettito Ici introitato nell’anno 2009 per abitazione principale, ritenendo di prendere in considerazione
la medesima certificazione di cui al punto precedente, trasmessa ai fini della certificazione del minor
gettito Ici abitazione principale anno 2008.
Così recita testualmente il Comunicato del 3 maggio 2010 del Ministero degli Affari Interni,
consultabile anche sul sito: Sono pervenute numero richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità
anche per l’anno 2009 di poter certificare da parte dei comuni il minor gettito ICI per abitazione
principale. Al riguardo, si fa presente che non è normativamente prevista alcuna certificazione
comprovante il minor gettito ICI per abitazione principale per l’anno 2009. Infatti, gli stanziamenti
dei fondi previsti per l’erogazione dei contributi erariale spettanti ai comuni per il minor gettito in
argomento fanno riferimento alle disposizioni normative riguardati il minor gettito ICI per abitazione
principale dell’anno 2008 che rappresenta, pertanto, l’unico dato utile per la determinazione dei
trasferimenti spettanti dall’anno 2008 ai comuni per il titolo in esame.
Considerato che in base alla normativa vigente il contributo statale per rimborso Ici abitazione
principale è stato fiscalizzato e rientra dunque all’interno dei trasferimenti complessivi e non è più
individuabile come voce specifica a se stante.
Ritenuto di dover confermare le aliquote Ici vigenti nelle seguenti misure:
aliquota del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, individuati nel
gruppo A, solo limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la
detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del d.lgs n. 504 del 1992, pari ad euro 120,00;
aliquota del 6,5 per mille per tutti gli immobili individuati nel gruppo A non adibiti ad
abitazione principale, nonchè per tutti gli altri immobili individuati nei gruppi catastali B, C e D, e
precisamente:
Gruppo A: Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili
.A1 Abitazioni di tipo signorile
A2 Abitazioni di tipo civile
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A3 Abitazioni di tipo economico
A4 Abitazioni di tipo popolare
A5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A6 Abitazioni di tipo rurale
A7 Abitazioni in villini
A8 Abitazioni in ville
A9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici
A10 Uffici e studi privati
A11 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi
Gruppo B: Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi
.B1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, e caserme.
B2 Case di cura ed ospedali.
B3 Prigioni e riformatori
B4 Uffici pubblici
B5 Scuole e laboratori scientifici
B6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria
B7 CAa9ppelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti.
B8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate.
Gruppo C: Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia
C1 Negozi e botteghe
C2 Magazzini e locali di deposito
C3 Laboratori per arti e mestieri
C4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
C5 Stabilimenti balneari e di acque curative
C6 Box o posti auto pertinenziali
C7 Tettoie chiuse o aperte
Gruppo D: Immobili a destinazione speciale
D1 Opifici.
D2 Alberghi e pensioni.
D3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili.
D4 Case di cura ed ospedali.
D5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione.
D6 Fabbricati, locali, e aree attrezzate per esercizi sportivi.
D7 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività industriale e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D8 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività commerciale e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicale trasformazioni.
D9 Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi al suolo, ponti privati soggetti a pedaggio, aree
attrezzate per l’appoggio di palloni aerostatici e dirigibili.
D10 Fabbricati per funzioni produttivi connesse alle attività agricole
D11 Scuole e laboratori scientifici privati
D12 Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari.
aliquota del 6,5 per mille per le aree fabbricabili definite dall’articolo 2 del d.lgs. 504/92, i cui
valori venali sono stati rideterminati con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 03 giugno 2009.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24 maggio 2004 con la quale veniva
regolamentata la disciplina delle pertinenze, ad integrazione del regolamento comunale Ici del 26
marzo 1999.
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Visti i decreti legislativi 504/92, 446/97, 437/98, 267/2000.
Con voti unanimi palesemente resi nei modi e nei termini di legge.
Delibera
1) Di confermare, per l’anno 2011, l’aliquota Ici nella misura del 5,5 per mille per gli immobili
adibiti ad abitazione principale, individuati nel gruppo A, solo limitatamente alle categorie catastali
A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del
d.lgs n. 504 del 1992, pari ad euro 120,00.
2) Di confermare, per l’anno 2011, l’aliquota Ici nella misura del 6,5 per mille per tutti gli
immobili individuati nel gruppo A non adibiti ad abitazione principale, nonchè per tutti gli altri
immobili individuati nei gruppi catastali B, C e D, come sopra descritti.
3) Di confermare, per l’anno 2011, l’aliquota Ici nella misura del 6,5 per mille per le aree
fabbricabili definite dall’articolo 2 del d.lgs. 504/92.
4) Confermare la valorizzazione fiscale delle aree edificabili, così come approvata con delibera di
Consiglio n. 20 del 03 giugno 2009.
5) Confermare la disciplina delle pertinenze come regolamentata con atto di Consiglio
Comunale n. 14 del 24 maggio 2004.
6) Dare atto quindi che il gettito complessivo, previsto per effetto delle aliquote e della detrazione
come sopra confermate, ammonta a circa 610.000,00 euro.
7) Dare incarico al funzionario dell’Imposta Comunale sugli Immobili di osservare tutte le
direttive impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione del presente atto
mediante un “estratto” sulla Gazzetta Ufficiale, dando atto che tale adempimento non assume
rilevanza giuridica, ossia non è condizione di efficacia della deliberazione e non è sostitutiva delle
altre forme di pubblicizzazione (circolare Ministero Finanze 13 febbraio 1998, n. 49/E, in G.U. n. 40
del 18 febbraio 1998), nonché di adempiere a tutti i provvedimenti necessari per assicurare massima
divulgazione ed informazione del contenuto della presente delibera.
8) Dare atto, inoltre, che la deliberazione unitamente alla richiesta di pubblicazione in G.U., deve
essere inviata anche al Ministero Economia e Finanze, (www.finanze.it), Dipartimento politiche
fiscali, Ufficio per il Federalismo fiscale, ai fini dell’inserimento sul sito internet del Ministero
(Circolare Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Politiche Fiscali, Ufficio del federalismo
fiscale, 16 aprile 2003, n. 3/Dpf) mediante invio di e-mail al
seguente indirizzo: dpf.federalismofiscale@finanze.it; e deve inoltre essere pubblicata
sul sito http://www.webifel.it/.
9) Stante l’urgenza dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000
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Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
SAVINI MARCELLA Area AREA FINANZIARIA - IL RESPONSABILE
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CATARRA VALTER F.to FABRI ANTONIO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Albo Prot. n.___________
Lì,
IL MESSO NOTIFICATORE
F.to SCARPONE ROCCO
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine
di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,
IL MESSO NOTIFICATORE
F.to SCARPONE ROCCO
___________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
Il Responsabile dell’Area Sociale Amministrativa
(Annamaria De Luca)