PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

O R I G I N A L E

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

Numero  51   Del  11-05-2009

 

Oggetto: ICI - Determinazione aliquote anno 2009

 

 

L'anno  duemilanove il giorno  undici del mese di maggio alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte presentate.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

 

CATARRA VALTER

SINDACO

P

DEL PAPA GIUSEPPE

VICE SINDACO

P

DI BONAVENTURA DIEGO

ASSESSORE

P

SACCOMANDI SANDRO

ASSESSORE

P

BUCCI EMILIO

ASSESSORE

P

DI GIANVITTORIO ANTONIO

ASSESSORE

P

CENSONI PIETRO

ASSESSORE

P


 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

 

Assume la presidenza il Signor CATARRA VALTER in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor FABRI ANTONIO.

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

 

 

 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

 

-          Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-          Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.


LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamata la delibera di Giunta n. 28 del 27 aprile 2007, esecutiva, con la quale venivano determinate, per l’anno 2007, le aliquote Ici del Comune di Notaresco, nelle percentuali di seguito riportate, confermate per l’anno 2008 con delibera  di consiglio comunale n. 10 del 02.04.2008:

 

Ø  aliquota del 5,5 per mille limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, individuati nel Gruppo A, del quale si elenca la sottoclassificazione ;

Gruppo A: Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili.

A1

Abitazioni di tipo signorile

A2

Abitazioni di tipo civile

A3

Abitazioni di tipo economico

A4

Abitazioni di tipo popolare

A5

Abitazioni di tipo ultrapopolare

A6

Abitazioni di tipo rurale

A7

Abitazioni in villini

A8

Abitazioni in ville

A9

Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici

A10

Uffici e studi privati

A11

Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi

 

Ø  aliquota del 6,5 per mille per tutti gli immobili individuati nel gruppo A non adibiti ad abitazione principale, nonchè per tutti gli altri immobili individuati nei Gruppi catastali B, C e D, e precisamente;

Gruppo B: Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi.

B1

Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, e caserme.

B2

Case di cura ed ospedali.

B3

Prigioni e riformatori

B4

Uffici pubblici

B5

Scuole e laboratori scientifici

B6

Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A9

B7

Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti.

B8

Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

 

Gruppo C: Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia

C1

Negozi e botteghe

C2

Magazzini e locali di deposito

C3

Laboratori per arti e mestieri

C4

Fabbricati e locali per esercizi sportivi

C5

Stabilimenti balneari e di acque curative

C6

Box o posti auto pertinenziali

C7

Tettoie chiuse o aperte

 

Gruppo D: Immobili a destinazione speciale

D1

Opifici.

D2

Alberghi e pensioni.

D3

Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili.

D4

Case di cura ed ospedali.

D5

Istituti di credito, cambio ed assicurazione.

D6

Fabbricati, locali, e aree attrezzate per esercizi sportivi.

D7

Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

D8

Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicale trasformazioni.

D9

Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi al suolo, ponti privati soggetti a pedaggio, aree attrezzate per l’appoggio di palloni aerostatici e dirigibili.

D10

Fabbricati per funzioni produttivi connesse alle attività agricole

D11

Scuole e laboratori scientifici privati

D12

Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari.

 

Ø  aliquota del 6,5 per mille per le aree fabbricabili definite dall’articolo 2 del d.lgs. 504/92, i cui valori venali sono stati determinati con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 20 maggio 2004.

 

Dato atto che con la stessa deliberazione veniva anche determinata, in euro 120,00 annui, la misura della detrazione per abitazione principale.

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24 maggio 2004 con la quale veniva regolamentata la disciplina delle pertinenze, ad integrazione del regolamento comunale Ici del 26 marzo 1999.

 

Visto il Titolo I, Capo I, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

 

Dato atto che,  per effetto del combinato disposto dell’ art. 6, comma 1, e  dell’art. 8, del d.lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23.12.1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la detrazione dell’imposta, devono essere disposte con un'unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote.

 

Visto l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92 (sostituito dall’art. 3, comma 53 della legge n.662/96) il quale dà facoltà all’Ente di deliberare l’aliquota ICI in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.

 

Dato atto che l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per  la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno.

 

Visto l’art.156 della Legge Finanziaria 2007, n, 296/2006, il quale testualmente recita: all’art. 6 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, la parola “ comune” è sostituita dalle seguenti “consiglio comunale” , per cui, dal 1 gennaio 2007, le aliquote ICI devono essere stabilite dal consiglio e non più dalla giunta comunale.

 

Visto l’art.169 della Legge Finanziaria 2007, n, 296/2006, espressamente riportato: Gli enti locali  deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

 

Considerato che il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2009 è prorogato al 31 maggio 2009   (Decreto del Ministero dell’interno del 26 marzo 2009).

 

Visto che relativamente alla determinazione delle tariffe, aliquote dei tributi e il blocco dei tributi locali: si  richiama l’art. 77- bis, comma 30 dl n. 112/2008, il quale espressamente prevede: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedenti all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti di deliberare aumenti dei tributi delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del   Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU”.  Resta, ugualmente, possibile  incrementare i valori di riferimento dell’ICI per le aree edificabili.

 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale  n. 42 del 6 maggio 2009 avente ad oggetto la rideterminazione dei valori delle aree edificabili con decorrenza 01.01.2009;

Posto che l’art. 1, comma 1 e 2; del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito  dalla Legge n. 126 del 24.07.2008 ha previsto che “A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del  D.Lgs n. 504 del 1992.

 

Considerato che il comma 4 del Dl. 93/2008 così stabilisce “la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.

 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 23 agosto 2008, recante “Criteri e modalita' del rimborso ai comuni della minore imposta ICI.”

 

Visto il decreto del Ministero dell’ interno del 1° aprile  2009;

Posto che il 30 aprile 2009,  l’Ufficio Finanziario –Tributi ha certificato che per l'anno 2008, sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti al 29 maggio 2008, il mancato gettito derivante dall'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è pari ad  euro 174.887,43.

 

Atteso che la suddetta certificazione relativa al minor gettito – pur a fronte dell’attività di ricostruzione analitica effettuata  dall’ Ufficio Tributi  in relazione all’imposta dovuta da ogni unità immobiliare esentata ai sensi del D.L. 93/2008, che trova riscontro negli atti depositati presso l’ Ufficio Tributi – costituisce necessariamente una indicazione provvisoria,  come espressamente esposto con nota inviata al Ministero dell’Interno ed al Ministero dell’Economia e Finanze prot.n. 3780 del 29 aprile 2009 affinché, l’eventuale non corrispondenza del dato relativo al minor gettito I.C.I. certificato con quello che potrà essere definitivamente accertato in futuro, non potrà determinare nel modo più assoluto alcuna responsabilità contabile dei soggetti firmatari di tale certificazione, ove le eventuali difformità siano imputabili a dati di cui il Comune non risultava in possesso o poteva non avere ancora controllato al momento della predisposizione di tale certificazione.

 

Visti i decreti legislativi 504/92, 446/97, 437/98, 267/2000.

 

Con voti unanimi palesemente resi nei modi e nei termini di legge.

 

Delibera

1) Di confermare, per l’anno 2009, l’aliquota Ici nella misura del 5,5 per mille limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, individuati nel Gruppo A, come sopra descritti.

 

2)  Di confermare, per l’anno 2009, l’aliquota Ici nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili individuati nel gruppo A non adibiti ad abitazione principale, nonchè per tutti gli altri immobili individuati nei Gruppi catastali B, C e D, come sopra descritti.

 

3) Di confermare, per l’anno 2009, l’aliquota Ici nella misura del 6,5 per mille per le aree fabbricabili definite dall’articolo 2 del d.lgs. 504/92.

 

4) Dare atto che la valorizzazione fiscale delle aree edificabili è stata aggiornata, con decorrenza 01.01.2009, con atto di Giunta n. 42 del 06.05.2009;

 

5) Confermare la disciplina delle pertinenze come regolamentata con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 24 maggio 2004;

 

6) Dare atto quindi che il gettito complessivo, previsto per effetto delle aliquote e della detrazione come sopra confermate, ammonta a circa  555.000,00 euro.

 

 

7) Dare incarico al funzionario dell’Imposta Comunale sugli Immobili di osservare tutte le direttive impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione del presente atto mediante un “estratto” sulla Gazzetta Ufficiale, dando atto che tale adempimento non assume rilevanza giuridica, ossia non è condizione di efficacia della deliberazione e non è sostitutiva delle altre forme di pubblicizzazione (circolare Ministero Finanze 13 febbraio 1998, n. 49/E, in G.U. n. 40 del 18 febbraio 1998), nonché di adempiere a tutti i provvedimenti necessari per assicurare massima divulgazione ed informazione del contenuto della presente delibera.

 

8) Dare atto, inoltre, che la deliberazione unitamente alla richiesta di pubblicazione in G.U., deve essere inviata anche al Ministero Economia e Finanze, (www.finanze.it), Dipartimento politiche fiscali, Ufficio per il Federalismo fiscale, ai fini dell’inserimento sul sito internet del Ministero (Circolare Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Politiche Fiscali, Ufficio del federalismo fiscale, 16 aprile 2003, n. 3/Dpf) mediante invio di e-mail al seguente indirizzo: dpf.federalismofiscale@finanze.it;  e deve inoltre essere pubblicata sul sito http://www.webifel.it/.

 

9) Stante l’urgenza dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

 

 


 

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:

SAVINI MARCELLA Area UFFICIO FINANZIARIO - CONTABILITA' E PER

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

 

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CATARRA VALTER

FABRI ANTONIO

 

 

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

 

Albo Prot. n.___________

 

Lì,           

 

IL RESPONSABILE

 

MARZIANI FRANCESCO

 

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ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                              per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.

Lì,           

 

IL RESPONSABILE

 

MARZIANI FRANCESCO

 

 

 

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