Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Conferma aliquote e detrazione per l’anno 2005. Conferma del valore delle aree edificabili e della disciplina delle pertinenze.
Richiamata la delibera di Giunta n. 46 del 26.04.2004 con la quale venivano stabilite, per l’anno 2004, le aliquote Ici del Comune di Notaresco, nelle percentuali di seguito riportate:
Ø aliquota del 5,5 per mille limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, individuati nel Gruppo A, e precisamente;
Gruppo A: Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili. | |
A1 |
Abitazioni di tipo signorile |
A2 |
Abitazioni di tipo civile |
A3 |
Abitazioni di tipo economico |
A4 |
Abitazioni di tipo popolare |
A5 |
Abitazioni di tipo ultrapopolare |
A6 |
Abitazioni di tipo rurale |
A7 |
Abitazioni in villini |
A8 |
Abitazioni in ville |
A9 |
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici |
A10 |
Uffici e studi privati |
A11 |
Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi |
Ø aliquota del 6,5 per mille per tutti gli immobili individuati nel gruppo A non adibiti ad abitazione principale, nonchè per tutti gli altri immobili individuati nei Gruppi catastali B, C e D, e precisamente;
Gruppo B: Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi. | |
B1 |
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, e caserme. |
B2 |
Case di cura ed ospedali. |
B3 |
Prigioni e riformatori |
B4 |
Uffici pubblici |
B5 |
Scuole e laboratori scientifici |
B6 |
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A9 |
B7 |
Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti. |
B8 |
Magazzini sotterranei per depositi di derrate. |
Gruppo C: Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia | |
C1 |
Negozi e botteghe |
C2 |
Magazzini e locali di deposito |
C3 |
Laboratori per arti e mestieri |
C4 |
Fabbricati e locali per esercizi sportivi |
C5 |
Stabilimenti balneari e di acque curative |
C6 |
Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse |
C7 |
Tettoie chiuse o aperte |
Gruppo D: Immobili a destinazione speciale | |
D1 |
Opifici. |
D2 |
Alberghi e pensioni. |
D3 |
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili. |
D4 |
Case di cura ed ospedali. |
D5 |
Istituti di credito, cambio ed assicurazione. |
D6 |
Fabbricati, locali, e aree attrezzate per esercizi sportivi. |
D7 |
Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. |
D8 |
Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicale trasformazioni. |
D9 |
Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi al suolo, ponti privati soggetti a pedaggio, aree attrezzate per l’appoggio di palloni aerostatici e dirigibili. |
D10 |
Residence |
D11 |
Scuole e laboratori scientifici privati |
D12 |
Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari. |
Ø aliquota del 6,5 per mille per le aree fabbricabili definite dall’articolo 2 del d.lgs. 504/92, i cui valori venali sono stati determinati con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 20 maggio 2004.
Dato atto che con la stessa deliberazione veniva anche rideterminata, in euro 120,00 annui, la misura della detrazione per abitazione principale.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24 maggio 2004 con la quale veniva regolamentata la disciplina delle pertinenze, ad integrazione del regolamento comunale Ici del 26 marzo 1999.
Visto il Titolo I, Capo I, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
Dato atto che, per effetto del combinato disposto dell’ art. 6, comma 1, e dell’art. 8, del d.lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23.12.1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la detrazione dell’imposta, devono essere disposte con un'unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote.
Rilevata la volontà dell’Ente di confermare, anche per il 2005, le aliquote e la detrazione come deliberate con l’atto sopra richiamato.
Visto che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2 lettera f,) e 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale.
Considerato che ai sensi dell’articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, rimane stabilito entro la data di deliberazione del Bilancio di previsione.
Visto l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92 (sostituito dall’art. 3, comma 53 della legge n.662/96) il quale dà facoltà all’Ente di deliberare l’aliquota ICI in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.
Visti i decreti legislativi 504/92, 446/97, 437/98, 267/2000.
Con voti unanimi palesemente resi nei modi e nei termini di legge.
1) Di confermare, per l’anno 2005, l’aliquota Ici nella misura del 5,5 per mille limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, individuati nel Gruppo A, come sopra descritti.
2) Di confermare, per l’anno 2005, in €uro 120,00 la detrazione per abitazione principale.
3) Di confermare, per l’anno 2005, l’aliquota Ici nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili individuati nel gruppo A non adibiti ad abitazione principale, nonchè per tutti gli altri immobili individuati nei Gruppi catastali B, C e D, come sopra descritti.
4) Di confermare, per l’anno 2005, l’aliquota Ici nella misura del 6,5 per mille per le aree fabbricabili definite dall’articolo 2 del d.lgs. 504/92.
5) Confermare il valore venale delle aree edificabili determinato con atto di Giunta Comunale n. 67 del 20 maggio 2004, e sinteticamente riportato nel seguente prospetto:
Suddivisione per zone territorio comunale |
Fogli catastali corrispondenti | |||||
Zona |
Foglio |
Foglio |
Foglio |
Foglio |
Foglio |
Valore a Mq |
Cordesco |
1 |
2 |
|
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€ 20,66 |
Grasciano |
3 |
4 |
5 |
6 |
11 |
€ 20,66 |
Capracchia |
7 |
|
|
|
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€ 20,66 |
Santa Croce |
8 |
9 |
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€ 20,66 |
Zona tra Santa Croce e Caporipe |
10 |
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€ 25,82 |
Grasciano |
12 |
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€ 25,82 |
Contrada Santa Lucia |
13 |
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€ 20,66 |
Valle Vignale |
14 |
15 |
16 |
|
|
€ 20,66 |
Contrada Pozzo |
17 |
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€ 20,66 |
Contrada Cupo |
18 |
|
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|
€ 25,82 |
Croce Vecchia |
19 |
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€ 25,82 |
Caporipe |
20 |
|
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|
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€ 25,82 |
Notaresco centro |
21 |
22 |
23 |
27 |
|
€ 31,00 |
Capracchia |
24 |
26 |
|
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€ 20,66 |
Scarpone/ Colleluccio |
25 |
28 |
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|
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€ 20,66 |
Guardia Vomano |
29 |
32 |
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€ 31,00 |
Zona Collegamento tra Notaresco e Pianura |
30 |
31 |
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|
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€ 25,82 |
Strada Statale |
33 |
34 |
35 |
37 |
38 |
€ 33,57 |
Case Cichetti |
36 |
|
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|
€ 20,66 |
6) Confermare la disciplina delle pertinenze come regolamentata con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 24 maggio 2004, di seguito riportata:
La potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili è esercitata dall’Ente per conseguire il miglior livello di efficienza dell’attività impositiva e la semplificazione e lo snellimento delle procedure nei rapporti con i contribuenti.
In conformità agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni, con il presente regolamento è stabilita la disciplina per quanto non disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell’abitazione principale la sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Ai fini dell’art. 2, si considera parte integrante dell’abitazione principale una sola delle seguenti unità immobiliari: garage o box o posto auto; cantina o fondaco o locale di sgombero; tettoia aperta o chiusa.
La pertinenza deve essere ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l’abitazione principale, al massimo, ad una distanza non superiore a 500 metri dall’abitazione principale. Nell’ipotesi di pluralità delle unità immobiliari sopra elencate, l’agevolazione di cui all’art. 2 è attribuibile all’ unità immobiliare con maggiore rendita.
Alla pertinenza è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale per cui si applica la medesima aliquota ICI riservata alle abitazioni principali. (circolare Ministero delle Finanze 25 maggio 1999 n. 114/E).
La detrazione di imposta è unica per l’abitazione principale e la pertinenza riconosciuta, per cui l’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell’abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.
Il frazionamento di un’area non comporta necessariamente ed automaticamente una modifica della sua destinazione d’uso e della sua natura pertinenziale rispetto al fabbricato cui la stessa accede. Per cui l’area fabbricabile pertinenziale dovrà essere soggetta a tassazione esclusivamente in caso di utilizzazione edificatoria della stessa. In tale circostanza, infatti, da un lato viene meno il vincolo di pertinenzialità e, dall’altro, viene soddisfatta la previsione normativa contenuta nell’art. 5, comma 6 del d.lgs n. 504/1992, ovvero l’utilizzazione edificatoria dell’area.
L’art.8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, riconosce una detrazione dall’imposta dovuta per la singola unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possiede a titolo di proprietà o che sia titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa. Per tale unica unità si applica il regime fiscale previsto per l’abitazione principale.
Nel caso in cui un appartamento sia diviso in due unità immobiliari- accatastate separatamente – con l’attribuzione di due distinte rendite catastali, le stesse vanno singolarmente e separatamente soggette ad imposizione ciascuna per la propria rendita:
Ø una unità può essere assoggettata ad ICI come abitazione principale con l’applicazione delle agevolazioni previste,
Ø l’altra, invece, va considerata come seconda abitazione, con l’applicazione dell’ aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati. (Risoluzione Dipartimento delle Politiche fiscali- Federalismo fiscale 7 maggio 2002 n. 6).Per usufruire per intero degli effetti sia dell’aliquota ridotta sia della detrazione è indispensabile l’accatastamento unitario delle due unità, provvedendo quindi ai seguenti adempimenti:
Ø a denunciare la cessazione delle due unità immobiliari;
Ø a denunciare la nuova unità immobiliare derivante dalla fusione delle precedenti unità immobiliari separate.
Ø Ad attribuire alla nuova unità immobiliare la rendita presunta od in alternativa avvalersi della procedura DOCFA che consente l’autoattribuzione della rendita catastale, la quale diventa definitiva se non contestata dall’UTE entro 12 mesi.
La detrazione dall’imposta è prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dove per abitazione principale si intende la dimora abituale del contribuente.
Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta l’apposita detrazione è che ci sia identità tra l’obbligato al pagamento ICI e il soggetto che dimora abitualmente nell’immobile (circolare Ministero delle Finanze 7/6/2000 n. 118), per cui un soggetto passivo di imposta può beneficiare della detrazione relativamente ad un solo immobile.
In caso di contitolarità se per ognuno dei contitolari l’immobile costituisce abitazione principale la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso (circolare Ministero delle Finanze 7/6/2000 n. 118).
Sempre in caso di contitolarità se per uno o più contitolari l’immobile non costituisce abitazione principale, lo stesso o gli stessi sono comunque obbligati ad effettuare distintamente il versamento dell’imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità (circ.min.fin. 7 giugno 2000 n. 118/E).
Per gli aspetti non disciplinati da presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 504/92 e del Regolamento Ici deliberato con atto di Consiglio n. 10 del 26 marzo 1999 di cui il presente costituisce integrazione. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2004, fermo restando la disapplicazione delle norme per le quali intervenga, in contrasto, diversa disciplina stabilita dalla legge.
7) Dare atto quindi che il gettito complessivo, previsto per effetto delle aliquote e della detrazione come sopra confermate, ammonta a circa €uro 690.000,00.
8) Dare incarico al funzionario dell’Imposta Comunale sugli Immobili di osservare tutte le direttive impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione del presente atto mediante un “estratto” sulla Gazzetta Ufficiale nonché di adempiere a tutti i provvedimenti necessari per assicurare massima divulgazione ed informazione del contenuto della presente delibera.
9) Stante l’urgenza dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.