delibera della giunta comunale n. 61 del 31.5.2005, avente per oggetto: "Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2005"
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica:
PARERE FAVOREVOLE; F.to Dott. Rosaria Ciancaione
RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile:
PARERE FAVOREVOLE; F.to Dott. Rosaria Ciancaione
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 30.12.92, n. 504, con il quale, a decorrere dall'1.1.93, é stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto che, in base all'art. 6 del citato Decreto, cosi come ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 53 e successivi della Legge 23.12.96, n. 662, l'aliquota é stabilita, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto dall'anno successivo e che, in caso di mancata adozione dell'atto deliberativo nel termine del 31 dicembre, si applica l'aliquota del 4 %.;
Visto che in base al medesimo art. 3, comma 53, della Legge 662/96, l'aliquota deve essere Deliberata in misura non inferiore al 4%., né superiore al 7%. e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Visto che, a termini dell'art. 8 del Decreto in questione, così come modificato dall'art. 3, commi 53 e successivi della Legge 23.12.1996, n. 662, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza, del suo ammontare, Euro 103,29 ( Lit. 200.000), elevabili fino ad un massimno di Euro 258,23 (Lit. 500.000), nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e che, tale facoltà , con la deliberazione di cui al comma 1, dell'art. 6 del D. Lgs. 504/92, può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale;
Visto che in base all'art. 53 comma 16, della Legge 23.12.00, n. 388, così come modificato dal comma 8, dell'art. 27, della Legge 28.12.2001, n. 448, il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, é stato stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio, fissata, per il 2005 al 31.5.2005, giusta D.L. 31.3.2005, n. 44;
Visto che, per il decorso anno, con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 27.4.2004, esecutiva, le aliquote sono state stabilite nelle seguenti misure:
- Abitazione principale......................................4,25%.
- Terreni agricoli...........................................4,25%.
- Altri immobili...........................................7,00%.
ed é stata elevata da Euro 103,29 (Lit. 200.000) ad Euro 154,94 (Lit. 300.000), la detrazione per l'abitazione principale, a favore di taluni contribuenti in possesso, alla data dell'1.1.2003, di requisiti oggettivi e soggettivi, individuati nella medesima Deliberazione n. 55/2004 ed é stata, infine, elevata la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da E. 103,29 a E 258,22, esclusivamente per i contribuenti che alla data dell 1.1.2004, abbiano all'interno del proprio nucleo di convivenza familiare portatori di handicap grave, riconosciuti ai sensi dell'art.3,comma 3,della Legge n. 104/92;
Visto che le aliquote e le detrazioni da fissare per il c.a., possono confermarsi nelle misure applicate per il 2004;
Visto che in base all'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, é necessario approvare le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
Visto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta, ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;
Visto l'art. 18, comma 1, della Legge 23.12.2000, n. 388;
Vista la Legge 28.12.2001, n. 448;
Vista la Legge 27.12.23002, n. 289;
Vista la Legge 24.12.2003, n. 350;
Vista la Legge 30.11.2004, n. 311;
Visto il D.L. 31.3.2005, n. 44;
Unanime
D E L I B E R A
1) Approvare e confermare, per l'anno 2005, le seguenti aliquote relative all'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.):
- Abitazione principale (direttamente adibita ad abitazione principale o locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, nonché con riferimento ad altre fattispecie individuate nel vigente regolamento I.C.I...... ..... 4,25 per mille;
- Terreni agricoli..........................................................................................................................................................................4,25 per mille;
- altri immobili (aliquota ordinaria)............................................................................................................................................7,00 per mille.
2) Confermare, anche per l'anno 2005, ai sensi e per gli effetti del 3^ comma dell'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, la detrazione I.C.I. di Euro 154,94 ( Lit. 300.000), per l'abitazione principale, esclusivamente a favore dei contribuenti che, alla data dell'1.1.2005, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi di cui alla lettare a) e di tutti i requisiti oggettivi indicati alla lettera b):
a) SOGGETTIVI
- pensionati che alla stessa data dell'1.1.2005, abbiano compiuto il 60' anno di età ;
- soggetti che abbiano all'interno del proprio nucleo di convivenza familiare, portatori di handicap - diversi dai soggetti disabili di cui all'3, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104 - permanente inabili a qualsiasi proficuo lavoro;
- lavoratori in cassa integrazione; |> che risultino
- lavoratori in mobilità ; |> in tale situazione
- disoccupati; |> almeno dall'1.1.2004
b) OGGETTIVI
- che il dichiarante e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, non siano proprietari o non siano titolari di diritti reali su alcun immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. - costituita dalle singole unità immobiliari censite in catasto come abitazione, cantina, garage ed eventuale terreno (giardino) di pertinenza dell'abitazione stessa-;
- che il dichiarante e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, non abbiano conseguito, nel 2004, redditi al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I. - superiori ai seguenti limiti (reddito complessivo al lordo delle deduzioni ed oneri deducibili):
- . Euro 7.745,85 per un unico componente
. Euro 10.329,14 fino a due componenti
- . Euro 2.582,28 per ogni componente in più ;
3) Stabilire le seguenti modalità di applicazione del beneficio:
a) Il contribuente é tenuto a presentare al Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore III^ - " Ragioneria, programmazione economica, finanze e patrimonio", entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi 2004, apposita richiesta, redatta su modello predisposto dal "Funzionario Responsabile", contenente i seguenti elementi:
* nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, del contribuente e dei restanti componenti del nucleo di convivenza familiare (componenti risultanti dallo stato di famiglia integrati dei soggetti che di fatto convivono nella stessa famiglia - art. 9 regolamento di cui alla Delibera del C.C. n. 20/97);
* ammontare dei redditi conseguiti nel 2004, dal contribuente e dai restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I.;
b) La presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce condizione essenziale per operare, da parte del contribuente, l'applicazione della maggiore detrazione in argomento, in sede di versamento della rata a saldo, da effettuare entro il 20.12.2005 e con eventuale conguaglio sulla prima rata, stante l'importo di quest'ultima calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente (art. 18, comma 1, L. 23.12.2000, n. 388);
4) Elevare, per l'anno 2005, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da Euro 103,29 ad Euro 258,22, esclusivamente per i contribuenti che, alla data dell'1.1.2005, abbiano all'interno del proprio nucleo di convivenza familiare portatori di handicap grave, riconosciuti ai sensi dellà r. 3, comma 3,della Legge 5.2.1992, n. 104, dando atto che per il riconoscimento del beneficio, sarà necessario presentare entro i termini previsti dal precedente punto 3), apposita richiesta, redatta su modello predisposto dal "Funzionario Responsabile", contenente i seguenti elementi:
* nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, del contribuente e dei restanti componenti del nucleo di convivenza familiare (componenti risultanti dallo stato di famiglia integrati dei soggetti che di fatto convivono nella stessa famiglia - art. 9 regolamento di cui alla Delibera del C.C. n. 20/97);
* data riconoscimento situazione hadicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104;
5) Precisare che per aver diritto al beneficio di cui al punto che precede non sono necessari altri requisiti soggettivi/oggettivi, al di fuori del possesso della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92;
6) Dare atto che il "Funzionario Responsabile", nominato nella persona del Direttore dirigente di Ragioneria, a termini del 4^ comma dell'art. 11 del D.Lgs. 30.12.92, n. 504, é tenuto alla verifica ed al controllo di tutti i requisiti e di quant'altro necessario per la corretta applicazione dei benefici deliberati;
7) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione dall'esito unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.