COMUNE DI MARTINSICURO

Provincia di Teramo

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 42  del 08-03-2006

omissis... 

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili  - aliquote e detrazioni anno 2006.

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

-         Visto il D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive   modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto "Riordino della Finanza degli enti territoriali" a  norma dell’art.4 della Legge n. 421 del 23 ottobre 1992;

 

-         Visto il comma 8, art. 27, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale stabilisce che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28-09-1998, n.360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1  gennaio dell'anno di riferimento";

 

-         Visto lo Statuto Comunale;

 

-         Visto il Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

-         Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

 

-         Ad unanimita' di voti espressi in forma palese per alzata di mano;

 

DELIBERA

 

1)      Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone anche motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

2)      Di ridurre l'aliquota relativa agli immobili utilizzati come abitazione principale, dal proprietario o dal titolare di diritto reale, dotati di pannelli solari e/o impianti fotovoltaici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica portandola al 4 per mille;

 

3)      Di ridurre l'aliquota ordinaria relativa agli immobili dotati di pannelli solari e/o impianti fotovoltaici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica portandola al 6,5 per mille;

 

4)      Di ridurre l'aliquota relativa agli immobili ad uso abitativo locati per periodi non inferiori all'anno con contratti regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate alla data del 1 gennaio 2006 portandola al 6,5 per mille;

 

5)      Di stabilire che per ottenere le riduzioni di aliquota previste nei punti 2), 3), 4), i contribuenti dovranno presentare Dichiarazione Ici con allegata documentazione comprovante il diritto alla riduzione (copia contratto di locazione registrato, DIA presentata al Comune per l'installazione dell'impianto di energia rinnovabile col solare termico e/o fotovoltaico);

 

6)      Di confermare l'aliquota ordinaria del 7 per mille per gli altri immobili e per le aree fabbricabili;

 

7)      Di confermare nella misura pari al 4,50 per mille l'aliquota sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

8)      Di confermare l'aliquota del 4,50 per mille per i casi previsti nell'art. 9 del vigente Regolamento ICI;

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione

 

DELIBERA

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MARTINSICURO

Provincia di Teramo

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 23  del 27-03-2006

omissis...

 

 

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili -modifica delibera C.C. 130/96 -applicazione ulteriore detrazione anno 2006.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

-         Visto il D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive   modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto "Riordino della Finanza degli enti territoriali" a  norma dell'art.4 della Legge n. 421 del 23 ottobre 1992;

 

-         Richiamato l'art. 8 comma 3 della suddetta Legge 504/92;

 

-         Valutata la volonta' dell'ente di garantire ai contribuenti parita' di trattamento senza avvantaggiare i soggetti che pur percependo redditi non provvedono alla obbligatoria "Dichiarazione" rientrando cosi' nelle categorie di soggetti ai quali spetta l'ulteriore detrazione; nonche' i soggetti che possiedono un numero elevato di proprieta' per le quali percepiscono redditi non dichiarati;

 

-         Ritenuto opportuno quindi intervenire modificando la precedente Deliberazione di Consiglio n. 130 del 30/12/1996 cosi' come segue:

 

a)  soggetti passivi residenti che hanno compiuto il 60 anno di eta' entro il 31 dicembre 2005, che siano titolari di pensione o non siano in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto 60 anni il 31 dicembre 2005 con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a euro 13.650,65 (pari a 2,5 volte la pensione minima INPS per l'anno 2005, pari mensilmente ad euro 420,02); e che sia proprietario della sola abitazione principale e non sia titolare di diritto di proprieta', ovvero di diritto reale di godimento, nel territorio italiano, di altro soggetto imponibile (terreno, area edificabile, fabbricato), ad eccezione di due soli fabbricati di categoria catastale C6, C7 oppure C2, solo se pertinenza o accessorio dell'abitazione principale;

 

b) in presenza nello stato di famiglia anagrafico, di portatori di handicap psicofisico e/o sensoriale con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con invalidita' riconosciuta al 100%, con certificazione medica dell'Azienda Sanitaria Locale, sempre se conviventi, il reddito di cui al punto a)  e' elevato di euro 1.050,05 (pari a 2,5 volte la pensione minima mensile per l'anno 2005 pari a euro 420,02  per ogni singola persona invalida o non autosufficiente;

 

-      Visto il comma 8, art. 27, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale stabilisce che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28-09-1998, n.360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1  gennaio dell'anno di riferimento";

 

-     Visto l'art.1 comma 155 della Legge n. 266/2005 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2006 al 31/03/2006;

 

-       Visto il Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

-       Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

 

 

DELIBERA

 

1)    Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone anche motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

2)    Di modificare la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 30/12/1996 dando la facolta' di aumentare da euro 103,29 a 154,94 la detrazione per le seguenti tipologie di contribuenti:

 

a)  soggetti passivi residenti che hanno compiuto il 60  anno di eta' entro il 31 dicembre 2005, che siano titolari di pensione o non siano in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto 60 anni il 31 dicembre 2005 con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a euro 13.650,65;  e che sia proprietario della sola abitazione principale e non sia titolare di diritto di proprieta', ovvero di diritto reale di godimento, nel territorio italiano, di altro soggetto imponibile (terreno, area edificabile, fabbricato), ad eccezione di due soli fabbricati di categoria catastale C6, C7 oppure C2, solo se pertinenza o accessorio dell'abitazione principale;

b) in presenza nello stato di famiglia anagrafico, di portatori di handicap psicofisico e/o sensoriale con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con invalidita' riconosciuta al 100%, con certificazione medica dell’Azienda Sanitaria Locale, sempre se conviventi, il reddito di cui al punto a)  e' elevato di euro1.050,05 per ogni singola persona invalida o non autosufficiente;

 

3)      Di confermare le parti della precedente Deliberazione di C.C. n. 130/1996 non modificate dalla presente;

 

4)      Di confermare il periodo dal 1  luglio al 20 dicembre dell'anno in corso per la presentazione della richiesta di ulteriore detrazione, corredata dalla documentazione probatoria, o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.