C.A.P. 64021 PROVINCIA DI TERAMO
P.I. 00114930670 AREA I “ECONOMICO FINANZIARIA ED AFFARI GENERALI”
CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.397/C DEL 18.12.2008 E' STATA CONFERMATA PER L'ANNO 2009 LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. 2008 DI SEGUITO RIPORTATA:
ESTRATTO DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.63 DEL 13.05.2008 ESECUTIVA – “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2008”
……………….“Omissis”……………………………………………
Per quanto in narrativa,
1) Di riconfermare per l'anno 2008, le seguenti aliquote per il calcolo dell' Imposta Comunale sugli Immobili (ICI):
A) aliquota ridotta del 5,20 (cinque virgola venti) per mille per l'abitazione principale e
relative pertinenze classificate nelle cat. Catastali C2 ,C6, e C7;
Si considerano abitazioni principali:
a.1) l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto
la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza;
a.2) l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
a.3) le unità immobiliari cedute a titolo definitivo dal proprietario che ne mantiene
l'usufrutto, ad un parente fino al II grado in linea retta , consentendogli altresì l'uso
gratuito dello stesso quale abitazione principale;
Si considerano pertinenze all’abitazione principale:
· gli immobili classificati e/o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, direttamente utilizzati dal soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale, e, quindi, con l’esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.
I contribuenti che usufruiscono dell’aliquota di cui al punto a.3), sono tenuti, per il primo anno di applicazione ed entro il termine ultimo per il pagamento della II rata (saldo) dell'imposta dovuta:
- alla presentazione di apposita richiesta contenente l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, dell'ubicazione e della individuazione catastale del fabbricato;
- alla trasmissione di copia dell’atto di donazione;
B) aliquota del 6 per mille limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei seguenti interventi (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori):
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all' utilizzo di sottotetti, nel rispetto delle modalità previste in regolamento.
C) aliquota ordinaria del 7 ( sette) per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi le aree
fabbricabili, i terreni agricoli e i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
2) Di confermare, per l’anno 2008 la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale di cui ai punti a.1) e a.3) in € 118,79;
2 bis) Di dare atto che l' ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile, di cui all’art. 1 co. 5, L.244/2007 ( Finanziaria 2008):
· si applica esclusivamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo di cui al punto 1 lett. A - a.1) del presente atto;
· si applica a tutte le abitazione escluse le categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile) - A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
· non si applica ai soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente ed ai proprietari di abitazioni concesse in comodato gratuito di cui al punto 1, lett. A – a.2) e a.3) del presente atto, così come previsto nella Risoluzione n.1 del 31 gennaio 2008, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale di cui al punto a.2), pari ad € 258,23 in favore dei contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
4) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in € 154,94 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
· pensionati che alla data dell' 01.01.2008, abbiano compiuto il 60' anno di età ;
· lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità e disoccupati che risultino tali almeno dall' 01.01.2007;
a condizione che il reddito complessivo lordo conseguito nell’anno 2007 dai componenti il nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non superi i seguenti limiti:
- per un unico componente € 9.056,00
- fino a due componenti € 14.284,00
- per ogni componente in più € 5.228,00
5) Di confermare la detrazione I.C.I. per l' abitazione principale in € 258,23 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
· pensionati che alla data dell' 01.01.2008, abbiano compiuto il 60' anno di età ;
· lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità e disoccupati che risultino tali almeno dall' 01.01.2007;
a condizione che il reddito complessivo lordo conseguito nell’anno 2007 dai componenti il nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non superi i seguenti limiti:
- per un unico componente € 6.708,00
- fino a due componenti € 11.936,00
- per ogni componente in più € 5.228,00
6) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale pari ad € 258,23 in favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidità come sotto specificato:
- Invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100% (artt.2 e 12 legge 118/71);
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (L.18/80);
- Cieco assoluto (L. 382/70);
- Sordomuto (L.381/70);
- Minore con difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua età (L.289/90);
7) Di confermare la detrazione I.C.I. per l’abitazione principale in misura superiore ad € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità, in favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini o parenti entro il quarto grado, aventi i seguenti requisiti:
- Persona handicappata ai sensi dell’art. 3 comma terzo della Legge 05/02/1992, n.104, qualora la minorazione , singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, con condizione di invalidità riconosciuta dalla competente A.S.L. ai sensi dell’art. 4 della Legge 05/02/1992, n.104.
Tale detrazione si applica all’immobile di residenza del nucleo familiare di cui fa parte il soggetto portatore di handicap, indipendentemente dal numero degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare stesso.
Per poter usufruire del beneficio di cui sopra il contribuente è tenuto a presentare:
- apposita richiesta, entro il termine ultimo per il pagamento della II rata (saldo)dell'imposta dovuta per l'intero anno, contenente l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nonché l’indicazione dell'ubicazione e della individuazione catastale del fabbricato;
- Copia del certificato di invalidità;
- Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante la composizione del nucleo familiare alla data del 01/01/2008.
8) Di stabilire che i benefici previsti ai punti 3), 4), 5) ,6) possono essere concessi alle seguenti condizioni e con le modalità di seguito indicate:
8.1 Il contribuente e i restanti componenti il nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc:) . Il diritto all’elevazione della detrazione spetta anche se il contribuente o suo familiare possieda un piccolo appezzamento di terreno , diverso da area edificabile sul quale l’attività agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale, coltivato occasionalmente, senza struttura organizzativa i cui prodotti non vengono commercializzati, oppure eventuali quote ereditarie complessivamente possedute dal nucleo familiare in misura inferiore al 50%;
8.2 Il Contribuente è tenuto a presentare:
- apposita richiesta, entro il termine ultimo per il pagamento della II rata (saldo) dell'imposta dovuta per l'intero anno, contenente l'indicazione delle generalità , della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nonché l’indicazione dell'ubicazione e della individuazione catastale del fabbricato;
- Copia del certificato di invalidità (solo per i contribuenti di cui al punto 6);
- autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante:
· i redditi conseguiti nel 2007, dal contribuente e dai restanti componenti il nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, (solo per i contribuenti di cui ai punti 4 e 5);
· la composizione del nucleo familiare alla data del 01/01/2008
· Il possesso dei requisiti di cui al punto 8.1;
La presentazione della richiesta
entro i termini prescritti, costituisce la "condicio sine qua non" per operare, da parte del contribuente, già dal versamento della 1^ rata l’applicazione della maggiore detrazione in argomento. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante
E' fatto obbligo ai soggetti ammessi ai benefici di cui sopra, comunicare al Comune di Giulianova, Ufficio Tributi, ogni variazione delle condizioni indicate nella domanda, entro 30 gg. dal loro verificarsi.
9) Di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi previsti dalla legge.