VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 avente per oggetto: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della Legge 23/10/1992 n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni.
TENUTO CONTO che con delibera di Giunta n. 171 del 26.02.93 è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), con la determinazione dell'aliquota per l'anno 1993, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504;
VISTA la legge n. 662 del 23/12/1996 avente per oggetto: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare il comma 55 dell’art. 3;
VISTA la Legge 27/12/1997, n. 449;
VISTO l’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 che ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
VISTO il comma 155 dell’art. 1 della L. 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006), con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2006 da parte degli Enti Locali, al 31.03.2006;
DATO ATTO, altresì, che con decreto del Ministro dell’Interno del 27 marzo 2006, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 30 marzo 2006, il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione per l’anno 2006 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2006;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 99 del 31.3.2005 con cui venivano stabilite le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2005;
PRESO ATTO degli indirizzi generali espressi dall’Amministrazione in materia di aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2006, con particolare riferimento alle richieste delle Associazioni a tutela dei portatori di handicap ed alle novità introdotte dal D.L. 30.09.2003 n..203 convertito con modificazioni nella Legge 02.12.2005, n.248 “Decreto Fiscale”:
RICHIAMATI i riferimenti normativi e le motivazioni addotte a sostegno delle deliberazioni sopra citate, a cui si fa rinvio;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
CONSIDERATO che negli ultimi anni vi è stato un consistente taglio ai trasferimenti erariali, e nel contempo il fabbisogno finanziario dell’Ente è aumentato al fine di garantire lo standard dei servizi che il Comune è chiamato ad erogare;
RILEVATO che in presenza di costanti riduzioni nel flusso dei trasferimenti erariali complessivamente intesi, l’introito relativo all’imposta ICI è divenuto la principale fonte di compensazione delle minori entrate;
CONFERMATA, la necessità, che i contribuenti – con l’esclusione di coloro che possono beneficiare solo della detrazione complessiva di € 118,79 - i quali intendono usufruire delle maggiori detrazioni, presentino apposita richiesta corredata da autocertificazione, all’Ufficio Tributi, entro il termine di scadenza della seconda rata, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il possesso dei requisiti previsti;
Visti:
D E L I B E R A
1) Di stabilire per l'anno 2006, secondo le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote per il calcolo dell' Imposta Comunale sugli Immobili (ICI):
A) aliquota ridotta del 5,20 (cinque virgola venti) per mille per l'abitazione principale e
relative pertinenze classificate nelle cat. Catastali C2 ,C6, e C7;
Si considerano abitazioni principali:
a.1) l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto
la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza;
a.2) l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
a.3) le unità immobiliari cedute a titolo definitivo dal proprietario che ne mantiene
l'usufrutto, ad un parente fino al II grado in linea retta , consentendogli altresì l'uso
gratuito dello stesso quale abitazione principale;
Si considerano pertinenze all’abitazione principale:
· gli immobili classificati e/o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, direttamente utilizzati dal soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale, e, quindi, con l’esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.
I contribuenti che usufruiscono dell’aliquota di cui al punto a.3), sono tenuti, per il primo anno di applicazione ed entro il termine ultimo per il pagamento della II rata (saldo) dell'imposta dovuta:
- alla presentazione di apposita richiesta contenente l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, dell'ubicazione e della individuazione catastale del fabbricato;
- alla trasmissione di copia dell’atto di donazione;
B) aliquota del 5,20 per mille per gli immobili di cui all’art.7 comma 1 lett. i) del D.Lgs.504/1992 concessi in locazione e/o in uso e quindi utilizzati dai soggetti indicati nella lettera i) del predetto comma, diversi dai possessori, ma sempre aventi per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
I contribuenti che usufruiscono dell’aliquota di cui al punto B), sono tenuti, per il primo anno di applicazione ed entro il termine ultimo per il pagamento della II rata (saldo) dell'imposta dovuta:
- alla presentazione di apposita richiesta contenente l'indicazione delle generalità, della sede legale e del codice fiscale, dell'ubicazione e della individuazione catastale del fabbricato;
- alla trasmissione di copia dell’atto di locazione regolarmente registrato nelle forme di legge;
E' fatto obbligo ai soggetti ammessi al beneficio di cui sopra, comunicare al Comune di
Giulianova, ufficio Tributi, ogni variazione delle condizioni indicate nella domanda, entro 30
gg. dal loro verificarsi.
C) aliquota del 4 per mille limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei seguenti interventi
(per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori):
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all' utilizzo di sottotetti, nel rispetto delle modalità previste in regolamento.
D) aliquota ordinaria del 7 ( sette) per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi le aree
fabbricabili, i terreni agricoli e i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
2) Di stabilire, per l’anno 2006 la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale di cui ai punti a.1) e a.3) in € 118,79;
3) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale di cui al punto a.2), pari ad € 258,23 in favore dei contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
4) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in € 154,94 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
· pensionati che alla data dell' 01.01.2006, abbiano compiuto il 60' anno di età ;
· lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità e disoccupati che risultino tali almeno dall' 01.01.2006;
a condizione che il reddito complessivo lordo conseguito nell’anno 2005 dai componenti il nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non superi i seguenti limiti:
- per un unico componente € 9.056,00
- fino a due componenti € 14.284,00
- per ogni componente in più € 5.228,00
5) Di confermare la detrazione I.C.I. per l' abitazione principale in € 258,23 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
· pensionati che alla data dell' 01.01.2006, abbiano compiuto il 60' anno di età ;
· lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità e disoccupati che risultino tali almeno dall' 01.01.2006;
a condizione che il reddito complessivo lordo conseguito nell’anno 2005 dai componenti il nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non superi i seguenti limiti:
- per un unico componente € 6.708,00
- fino a due componenti € 11.936,00
- per ogni componente in più € 5.228,00
6) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale pari ad € 258,23 in favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidità come sotto specificato:
- Invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100% (artt.2 e 12 legge 118/71);
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (L.18/80);
- Cieco assoluto (L. 382/70);
- Sordomuto (L.381/70);
- Minore con difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua età (L.289/90);
7) Di confermare la detrazione I.C.I. per l’abitazione principale in misura superiore ad € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità, in favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini o parenti entro il quarto grado, aventi i seguenti requisiti:
- Persona handicappata ai sensi dell’art. 3 comma terzo della Legge 05/02/1992, n.104, qualora la minorazione , singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, con condizione di invalidità riconosciuta dalla competente A.S.L. ai sensi dell’art. 4 della Legge 05/02/1992, n.104.
Tale detrazione si applica all’immobile di residenza del nucleo familiare di cui fa parte il soggetto portatore di handicap, indipendentemente dal numero degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare stesso.
Per poter usufruire del beneficio di cui sopra il contribuente è tenuto a presentare:
- apposita richiesta, entro il termine ultimo per il pagamento della II rata (saldo)dell'imposta dovuta per l'intero anno, contenente l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nonché l’indicazione dell'ubicazione e della individuazione catastale del fabbricato;
- Copia del certificato di invalidità;
- Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante la composizione del nucleo familiare alla data del 01/01/2006:
8) Di stabilire che i benefici previsti ai punti 3), 4), 5) ,6) possono essere concessi alle seguenti condizioni e con le modalità di seguito indicate:
8.1 Il contribuente e i restanti componenti il nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc:) . Il diritto all’elevazione della detrazione spetta anche se il contribuente o suo familiare possieda un piccolo appezzamento di terreno , diverso da area edificabile sul quale l’attività agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale, coltivato occasionalmente, senza struttura organizzativa i cui prodotti non vengono commercializzati, oppure eventuali quote ereditarie complessivamente possedute dal nucleo familiare in misura inferiore al 50%;
8.2 Il Contribuente è tenuto a presentare:
- apposita richiesta, entro il termine ultimo per il pagamento della II rata (saldo) dell'imposta dovuta per l'intero anno, contenente l'indicazione delle generalità , della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nonché l’indicazione dell'ubicazione e della individuazione catastale del fabbricato;
- Copia del certificato di invalidità (solo per i contribuenti di cui al punto 6);
- autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante:
· i redditi conseguiti nel 2005, dal contribuente e dai restanti componenti il nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, (solo per i contribuenti di cui ai punti 4 e 5);
· la composizione del nucleo familiare alla data del 01/01/2006;
· Il possesso dei requisiti di cui al punto 8.1;
La presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce la "condicio sine qua non" per operare, da parte del contribuente, già dal versamento della 1^ rata l’applicazione della maggiore detrazione in argomento. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante ;
E' fatto obbligo ai soggetti ammessi ai benefici di cui sopra, comunicare al Comune di Giulianova, Ufficio Tributi, ogni variazione delle condizioni indicate nella domanda, entro 30 gg. dal loro verificarsi.
9) Di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi previsti dalla legge.
Inoltre, con successiva e separata votazione,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata eseguibilità al presente atto
CON VOTI__________
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.