LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 avente per oggetto: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della Legge 23/10/1992 n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni.
 
TENUTO CONTO che con delibera di Giunta n. 171 del 26.02.93 è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), con la determinazione dell'aliquota per l'anno 1993, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504;
 
VISTA la legge n. 662 del 23/12/1996 avente per oggetto: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" in particolare il comma 55 dell’art. 3;
 
VISTA la Legge 27/12/1997, n. 449;
 
VISTO l’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 che ha stabilito il termine per deliberare le aliquote e le tariffe entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
 
VISTO il D.L. 30.12.2004, n. 314, convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 01.03.2005, con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione   per l’anno 2005 al 31.03.2005;
 
VISTA la deliberazione n. 111 del 17 maggio 2004 con cui venivano stabilite le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2004;
 
PRESO ATTO degli indirizzi generali espressi dall’Amministrazione in materia di aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2005;
 
RICHIAMATI i riferimenti normativi e le motivazioni addotte a sostegno delle deliberazioni sopra citate, a cui si fa rinvio;
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
 
CONSIDERATO che negli ultimi anni vi è stato un consistente taglio ai trasferimenti erariali, e nel contempo il fabbisogno finanziario dell’Ente è aumentato al fine di garantire lo standard dei servizi che il Comune è chiamato ad erogare;
 
RILEVATO che in presenza di costanti riduzioni nel flusso dei trasferimenti erariali complessivamente intesi, l’introito relativo all’imposta ICI è divenuto la principale fonte di compensazione delle minori entrate;
 
RITENUTO di confermare per l’anno d’imposta 2005 le stesse aliquote con relative fattispecie applicative, vigenti per l’anno 2004;
 
CONFERMATA, la necessità, che i contribuenti – con l’esclusione di coloro che possono beneficiare solo della detrazione complessiva di € 118,79 -  i quali intendono usufruire delle maggiori detrazioni, presentino apposita richiesta corredata da autocertificazione, all’Ufficio Tributi, entro il termine di scadenza della seconda rata, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il possesso dei requisiti previsti;
 
Visti:
 
 
D E L I B E R A
 
1)      Di confermare per l'anno 2005, secondo le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti  aliquote per il calcolo dell' Imposta Comunale sugli Immobili (ICI):
 
A) aliquota ridotta del 5,30 (cinque virgola trenta)  per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle cat. Catastali C2 ,C6, e C7;
 
Si considerano abitazioni principali:
a.1) l'abitazione  in  cui  il  soggetto  passivo  ha la propria dimora abituale, vi ha eletto
       la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza;
 
a.2) l' unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  usufrutto  da  cittadini che
        acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero
        permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
 
a.3) le  unità  immobiliari  cedute  a  titolo  definitivo  dal  proprietario che ne mantiene
        l'usufrutto, ad un parente fino al II grado in linea retta , consentendogli altresì l'uso
        gratuito dello stesso quale abitazione principale;
 
Si considerano pertinenze all’abitazione principale:
 
I contribuenti  che usufruiscono dell’aliquota di cui al punto a.3), sono tenuti, per il primo anno di applicazione ed entro il termine ultimo per il pagamento della II rata (saldo) dell'imposta dovuta:
-         alla presentazione di apposita richiesta contenente l'indicazione delle generalità , della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, dell'ubicazione e della individuazione catastale del fabbricato;
-         alla trasmissione di copia dell’atto di donazione;
 
 
B)  aliquota del 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
 
C) aliquota del 4 per mille limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei seguenti interventi (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori):
-         interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all' utilizzo di sottotetti,  nel rispetto delle modalità previste in regolamento.
 
D) aliquota ordinaria del 7 ( sette) per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi  le aree fabbricabili e i terreni agricoli;
 
2) Di stabilire, per l’anno 2005 la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale di cui ai punti a.1) e a.3)  in   €  118,79;
 
3) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale di cui al punto a.2), pari ad € 258,23 in favore dei contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
 
4) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in  €  154,94   a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
·        pensionati che alla data dell' 01.01.2005, abbiano compiuto il 60' anno di età ;
·        lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità e disoccupati che risultino tali almeno dall' 01.01.2005;
a condizione che il reddito complessivo lordo conseguito nell’anno 2004 dai componenti il nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non superi i seguenti limiti:
 
- per un unico componente                 €      9.056,00
- fino a due componenti                        €    14.284,00
- per ogni componente in più                   €      5.228,00
 
 
5) Di confermare la detrazione I.C.I. per l' abitazione principale in  €  258,23 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei  seguenti requisiti:
·        pensionati che alla data dell' 01.01.2005, abbiano compiuto il 60' anno di età ;
·        lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità e disoccupati che risultino tali almeno dall' 01.01.2005;
a condizione che il reddito complessivo lordo conseguito nell’anno 2004 dai componenti il nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non superi i seguenti limiti:
 
- per un unico componente                 €      6.708,00
- fino a due componenti                        €    11.936,00
- per ogni componente in più                   €      5.228,00
 
 
6) Di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale pari ad €  258,23 in favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche,  siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidità come sotto specificato:
-         Invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100% (artt.2 e 12 legge 118/71)%;
-         invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (L.18/80);
-         Cieco assoluto (L. 382/70);
-         Sordomuto (L.381/70);
-         Minore con difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua età (L.289/90);
 
7) Di confermare la detrazione I.C.I. per l’abitazione principale in misura superiore ad  € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità, in favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini o parenti entro il quarto grado, aventi i seguenti requisiti:
- Persona handicappata ai sensi dell’art. 3 comma terzo della  Legge 05/02/1992, n.104, qualora la minorazione , singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,  con condizione di invalidità riconosciuta dalla competente A.S.L. ai sensi dell’art. 4 della Legge 05/02/1992, n.104.
 
 8) Di stabilire che i benefici previsti ai punti 3), 4), 5) ,6) e 7) possono essere concessi alle seguenti condizioni e con le modalità di seguito indicate:
 
8.1 Il contribuente e i restanti componenti il nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc:) . Il diritto all’elevazione della detrazione spetta anche se il contribuente  o suo familiare possieda un piccolo appezzamento di terreno , diverso da area edificabile sul quale l’attività agricola sia esercitata  in forma non imprenditoriale, coltivato occasionalmente, senza struttura organizzativa i cui prodotti non vengono commercializzati, oppure eventuali quote ereditarie complessivamente possedute dal nucleo familiare in misura inferiore al 50%;
8.2 Il Contribuente è tenuto a presentare:
apposita richiesta, entro il  termine ultimo per il pagamento della II rata (saldo) dell'imposta dovuta per l'intero anno, contenente  l'indicazione delle generalità , della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nonché l’indicazione dell'ubicazione e della individuazione catastale del fabbricato;
-  Copia del certificato di invalidità (solo per i contribuenti di cui ai punti 6 e 7);
-  autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  attestante:
·        i redditi conseguiti nel 2004, dal contribuente e dai restanti componenti il nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, (solo per i contribuenti di cui ai punti 4 e 5);
·        la composizione del nucleo familiare alla data del 01/01/2005;
·        Il possesso dei requisiti di cui  al punto 8.1;
 
La presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce la "condicio sine qua non" per operare, da parte del contribuente, già dal versamento della 1^ rata l’applicazione della maggiore detrazione in argomento. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante ;
 
E' fatto obbligo ai soggetti ammessi al beneficio di cui sopra, comunicare al Comune di Giulianova, ufficio Tributi, ogni variazione delle condizioni indicate nella domanda, entro 30 gg. dal loro verificarsi.
 
9)   Di disporre la pubblicazione nei modi previsti dalla legge.
 
10) Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.18.08.2000, n.267, immediatamente eseguibile.