DELIBERA

     

                          

1)      di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2)      di prendere atto che l'art.1, commi 1 e 2, del D.L. n.93/2008 così come convertito dalla L. n.126/2008, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (case di lusso), A8 (ville) e A9 (palazzi storici), per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103,29, rapportata al periodo di utilizzo;

 

3)      di confermare le aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2009 nelle misure seguenti:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQ.

1

Abitazione principale - dando atto che l'imposta medesima sarà applicata in conformità alla vigente disciplina di legge agli immobili appartenenti alle categorie catastali A1 (case di lusso), A8 (ville) e A9 (palazzi storici)

5,00

2

Aree edificabili

6,50

3

Tutti gli altri immobili indipendentemente dall’uso cui sono destinati

6,00

    

4)      di  confermare per l’anno 2009, le detrazioni d’imposta, espresse in euro, come dal prospetto che segue:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

DETRAZ. D’IMPOSTA

(€ in ragione annua)

1

Immobili di proprietà o altro diritto  reale di godimento appartenenti  a soggetti  nel cui nucleo  familiare ci siano portatori di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 104/92

€ 154,94

2

Unità  immobiliare adibita  ad  abitazione  principale di soggetti aventi unica  fonte di reddito  l’assegno  sociale Inps alla  data  del 01/01/2009

€ 154,94

 

5)      Dare atto che si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a)      abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b)      abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione principale. I contribuenti interessati all'ottenimento del beneficio devono presentare una “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” attestante il possesso dei requisiti richiesti.

 

6)      Di trasmettere copia della presente deliberazione, a cura del responsabile  della gestione:

a)      al Ministero dell’Economie e delle Finanze per la pubblicazione per estratto nel sito web;

b)      al Concessionario del servizio di riscossione del tributo.